Prescrizione del reato: effetti sulla stabilità del sistema processuale

A distanza di meno di due anni dall’entrata in vigore dall’ultimo intervento legislativo di riforma sulla normativa – ossia la c.d. Riforma Cartabia con il D.Lgs n 150 del 2022 – si è nuovamente riaperto il cantiere per una nuova riforma dell’istituto della prescrizione, il quale negli ultimi diciotto anni è stato modificato già ben quattro volte.

Com’è ormai noto, infatti, sono stati presentati tre differenti disegni di legge volti a riformare l’istituto della prescrizione, da sempre disciplina oggetto di grande interesse da parte del legislatore, il quale spesso interviene in tema di giustizia in ragione di battaglie ideologiche e di maggioranza. Per questo motivo, la prescrizione – istituto che incide sulla pretesa punitiva dello stato e concorre al perseguimento del principio della ragionevole durata del giudizio – si presta ad essere un’ottima bandiera per la politica e i suoi obiettivi.

Tra i vari progetti la Commissione di Giustizia della Camera ha approvato il disegno messo a punto dalla maggioranza – di fatto riformulazione del disegno legge n 893 presentato da Pittalis – il quale prevede l’abrogazione sia dell’art 161 bis c.p. che dell’art 344 bis c.p.p. e l’introduzione di una nuova e autonoma causa di sospensione su espressa previsione del nuovo articolo 159 bis c.p.

L’attuale articolo che disciplina la prescrizione è l’art 161 bis c.p. che prevede la sospensione dei termini per la prescrizione a partire dalla definizione del giudizio di primo grado con sentenza di condanna o con l’emissione del decreto penale di condanna; si tratta di un sistema che di fatto blocca in perpetuo la prescrizione sostanziale del reato.

La proposta di riforma in tema di prescrizione dovrebbe prevedere la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione del reato per un tempo di 24 mesi a seguito della sentenza di condanna in primo grado e per un tempo di 12 mesi in appello; qualora il giudizio superi i termini massimi così come sopra indicati per la sua definizione, il tempo di sospensione in essere fino a quel momento entrerà nuovamente nel calcolo dei termini per la prescrizione del fatto di reato.

Oltre all’abrogazione dell’art 161 bis c.p è prevista anche l’abrogazione dell’art 344 bis c.p.p., il quale dispone la causa di improcedibilità per il superamento dei termini massimi della durata del procedimento, individuati rispettivamente in due anni per l’appello e un anno per la Cassazione.

Il nuovo istituto dell’improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. è di fatto stato introdotto al fine di garantire la ragionevole durata del processo laddove, a causa della sospensione dei termini ex art 161 bis c.p., la prescrizione di fatto non avrebbe più operato.

È evidente che i nuovi lavori di riforma prospettano un’enorme modifica dell’assetto normativo attuale, il quale nonostante l’evidente riduzione dei tempi processuali e l’incremento dell’efficienza del sistema giudiziario sembra non aver accolto la benevolenza delle maggioranze parlamentari.

Punto centrale di tale riflessione, tuttavia, non vuole essere un’analisi tecnica di quelle che potrebbero essere le possibili e future modifiche all’istituto della prescrizione ma, piuttosto, la condivisione di possibili spunti di riflessione su quelli che potrebbero essere gli effetti che un nuovo intervento legislativo sul tema potrebbe avere sulla stabilità – già ormai precaria – del sistema processuale.

Come già evidenziato, infatti, in tale materia gli interventi legislativi sono stati molteplici e caotici, tant’è vero che, ad oggi, siamo dinanzi ad un quadro normativo e giurisprudenziale eterogeneo fonte di grande disorientamento per chi deve operare al suo interno, visto che le riforme Cirelli, Orlando, Bonafede e Cartabia si sono susseguite sulla carta ma i loro effetti sulla giustizia italiana non hanno di fatto inciso, visto che ogni riforma ha cambiato sia la ratio che l’impianto normativo della norma sulla prescrizione.

Tale scenario, tuttavia, risulta paradossale se si considera che l’istituto della prescrizione trova tendenzialmente la propria ratio nella necessità di garantire la certezza del diritto attraverso la promozione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto all’oblio, i quali sono principi fondamentali sia in ambito nazionale che europeo.

Certamente la riforma approvata in Commissione Giustizia sarà oggetto di discussione in Parlamento con possibilità di essere oggetto di emendamenti per una sua ulteriore correzione col fine di non entrare in contrasto con l’Europa in tema di durata e certezza del giusto processo.

Auspicabile quindi è che il focus della riforma sulla prescrizione sia quello di costruire un sistema giudiziario effettivamente efficiente e garantista, oltre alla promulgazione di una normativa forte e stabile nel tempo, la quale sia in grado di rispondere alle esigenze concrete del sistema giudiziario, della società e dei suoi cittadini che al momento risulta molto deficitario.

Violenza di genere, riflessioni sullo stato dell’arte e gli obiettivi per il futuro

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 attraverso la risoluzione 54/134; tale data non è casuale, ma coincide con un brutale assassinio avvenuto nel 1960 in Repubblica Dominicana ai danni di tre sorelle, torturate ed uccise poiché considerate rivoluzionarie.

Quest’anno nel nostro Paese tale ricorrenza è stata particolarmente sentita, in conseguenza dei più recenti fatti di cronaca che, oltre ad aver scosso la coscienza pubblica, hanno fomentato quella che era, in realtà, una consapevolezza già comunemente raggiunta: la violenza di genere non è un fatto privato ma rappresenta, piuttosto, una vera e propria emergenza collettiva.

In Italia la legislazione interna è articolata e nel tempo ha subito modifiche, tutte volte a garantire una sempre maggior tutela alle donne vittime di violenza, con conseguente inasprimento delle pene.

Il primo intervento Legislativo mediante cui è stato fatto un primo – seppur timido – passo avanti in tema di violenza di genere è rappresentato dalla Legge n. 442 del 1981, tramite cui sono stati finalmente abrogati gli articoli 544 e 587 del Codice Penale che disciplinavano, rispettivamente, il c.d. “matrimonio riparatore”  – norma che prevedeva l’estinzione del reato di stupro laddove il colpevole avesse contratto matrimonio con la vittima – ed il “delitto d’onore”, che garantiva una diminuzione di pena in favore di colui che avesse ucciso la coniuge, la figlia o la sorella in “stato d’ira” a causa della scoperta di una “illegittima relazione carnale”.

Successivamente a tale primo intervento normativo si sono poi susseguite una serie di Leggi, tutte volte ad arginare la problematica della violenza di genere (la quale veniva, con il passare del tempo, sempre più avvertita come una vera e propria piaga sociale); senza la pretesa di essere esaustivi ma al solo fine di fornire un quadro generale dello “stato dell’arte”, si citano:

Con tale intervento normativo è stata altresì riconosciuta la rilevanza penale del rapporto affettivo (attuale o pregresso) esistente tra vittima ed aggressore.

È stato poi previsto un ulteriore inasprimento delle pene, nonché una disciplina specifica per il reato di sfregio permanente del viso.

Dal breve excursus storico qui riportato si evince come la comprensione dell’entità del problema rappresentato dalla violenza di genere sia andata via via aumentando; le ultime Riforme, in particolare, si concentrano sull’aspetto “tempo”, con lo specifico obiettivo di garantire un intervento immediato, assicurando così una tutela immediata alle vittime (al fine di scongiurare che tali episodi possano condurre a tragici epiloghi).

Il quadro normativo sinteticamente esposto fa emergere come la disciplina approntata dal Legislatore si connoti con l’essere – almeno dal punto di vista astratto – particolarmente efficace e tempestiva; ma se questo è lo stato dell’arte, la domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai, nonostante la pregevole normativa vigente, il femminicidio continua a rappresentare un problema così innervato nel nostro Paese?

In tutto ciò, a parere di chi scrive il dato innegabilmente chiaro è che, seppur sono sicuramente apprezzabili gli strumenti introdotti dal Legislatore al fine di arginare il problema, qualsivoglia congegno normativo rischia di rappresentare soltanto un’arma spuntata se non accompagnata da una vera svolta sul piano culturale.

La speranza, in questo nuovo anno, è che la disciplina normativa qui sinteticamente richiamata sia accompagnata da un vero e proprio mutamento sociale, essendo necessaria una risposta non solo giudiziaria, ma anche, e forse soprattutto, culturale, psicologica e educativa.

Per questo motivo l’educazione scolastica dovrebbe operare al fine di garantire una concreta sensibilizzazione degli adolescenti rispetto alla problematica della violenza di genere, affinché gli stessi intrattengano fin da subito rapporti sani ed ispirati al reciproco rispetto tra i sessi; solo mediante un’educazione di tal tipo sarà infatti possibile crescere delle generazioni più mature e consapevoli che non necessiteranno di leggi ancor più restrittive volte ad evitare il compimento di atti rientranti nella violenza di genere.

La strada da fare è ancora in salita, ma la speranza è che le più recenti reazioni avverso il fenomeno dei femminicidi – concretizzatesi anche in vere e proprie manifestazioni celebratesi in numerose piazze d’Italia – siano un chiaro segnale del mutamento sociale che il nostro Paese si appresta a compiere.

Novità in tema di codice della strada: ma siamo davvero pronti al cambiamento?

Uno dei temi di maggiore attualità degli ultimi tempi riguarda la proposta di modifica del Codice della Strada: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, finalizzato ad arrestare il numero di sinistri ed incidenti – spesso mortali – che quotidianamente si verificano nelle nostre strade.

Le novità proposte – che saranno ora sottoposte all’iter Parlamentare –  riguardano svariati aspetti, come il rafforzamento delle sanzioni, la prevenzione, l’educazione stradale ma anche ZTL, gli autovelox e segnaletica stradale.

Il disegno di legge approvato riserva poi una particolare attenzione alla tematica della guida in stato di ebbrezza; la disciplina è infatti ispirata alla cosiddetta “tolleranza zero”, con l’inasprimento delle pene per i conducenti fermati in stato di alterazione alcolica.

Regole ancora più rigide sono previste poi per i “soggetti recidivi”: il disegno di legge prevede infatti l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Se da un lato l’intento del Governo sembra essere apprezzabile – poiché finalizzato a garantire una maggior sicurezza stradale, prevenendo così le innumerevoli stragi che, specie negli ultimi tempi, sono ormai all’ordine del giorno – allo stesso tempo, la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma gli strumenti attualmente in possesso delle Forze di Polizia (e quindi etilometri, autovelox) saranno idonei a garantire la funzionalità del rigido sistema così introdotto?

I maggiori dubbi sorgono, indubbiamente, con riferimento agli etilometri: sono infatti sempre più numerose le pronunce che hanno evidenziato l’inesattezza dei risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo di tali apparecchi.

Sulla base di vizi di natura formale si è dunque giunti alla pronuncia di molteplici sentenze di assoluzione, proprio a causa del fatto che, molto spesso, gli etilometri utilizzati non hanno permesso di superare la soglia della “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio” necessaria per affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Esiste infatti una vera e propria check list che i citati strumenti devono rispettare affinché i risultati ottenuti mediante il loro utilizzo possano essere posti a fondamento di una pronuncia di condanna; in particolare:

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, di particolare interesse è la vicenda che ha riguardato molti alcol – test, appartenenti alla tipologia “DRAGER MKIII 7110”: in recenti sentenze è infatti emerso come molti dei citati esemplari presentino un difetto formale di omologazione, che esclude l’affidabilità degli esiti ottenuti mediante il loro utilizzo; pertanto, sulla scorta di un errore in ordine al soggetto che ha richiesto l’omologazione dello strumento, sono state pronunciate molteplici pronunce di assoluzione.

Non può infatti essere trascurato il fatto che l’onere di dimostrare la regolare funzionalità dell’etilometro oggi ricade sull’accusa (che deve dunque provare la regolarità e l’adempimento di tutti i requisiti formali necessari ai fini della sua attendibilità); solo in caso di perfetto rispetto dei requisiti formali succitati, quindi, il risultato ottenuto mediante l’utilizzo dello strumento potrà essere considerato affidabile.

Alla luce del quadro così descritto, se dunque da un lato il disegno di legge relativo alla modifica della disciplina del codice della strada persegue una finalità condivisibile, è chiaro che – a garanzia del principio della presunzione di innocenza – è necessario che tale intervento normativo (ora al vaglio del Parlamento) sia accompagnato da un contestuale miglioramento, regolarizzazione ed evoluzione degli strumenti ordinariamente utilizzati per verificare le eventuali infrazioni contestate.

Prostituzione minorile, nuova piaga sociale: la risposta del diritto penale

Sebbene nel nostro ordinamento giuridico il fatto di “vendere” il proprio corpo – per quanto rappresenti una mercificazione discutibile della persona – non è di per sé condotta avente una rilevanza penale (la prostituzione “pura e semplice” non rientra, infatti, nelle ipotesi di reato contemplate nel codice penale a differenza dello sfruttamento/favoreggiamento ecc. della stessa), un discorso diametralmente opposto concerne le ipotesi in cui ad essere oggetto del piacere è un soggetto minore.

Difatti, è in quest’ultimo caso che si parlerà di prostituzione minorile ex art. 600 bis c.p. Il nostro codice penale punisce sia il reclutamento, l’induzione, lo sfruttamento nonché il favoreggiamento della prostituzione di un minore di anni 18, sia gli atti sessuali compiuti con un minore (di età compresa tra i 14 e i 18 anni) in cambio di un corrispettivo.

Il plus che il Legislatore ha inserito nell’articolo 600 bis c.p. è il comma secondo, che tutela il minore in senso ampio. Infatti, il maggiore di età commette reato nel momento in cui ha rapporti sessuali con un minore in cambio di denaro.

Tale scelta del Legislatore ha una duplice funzione:

La ratio di tale scelta è pacificamente comprensibile nonché condivisibile: si tratta di soggetti fragili, non pienamente “formati” e, quindi, incapaci di provvedere autonomamente alla propria tutela, di talché il subentro a tal fine da parte dell’ordinamento giuridico.

Chiaramente, la nostra società consumistica porta sempre di più i giovani a desiderare di avere accessori costosi – quali tablet, cellulari, brand ecc. – anche in situazioni e contesti familiari precari, incapaci di potersi permettere il tenore di vita richiesto dal minore.

Per questo motivo il fenomeno delle baby squillo in Italia si è amplificato: il guadagno facile mercificando il proprio corpo consente di permettersi tale tenore di vita. Pertanto, la tutela posta dal nostro codice penale non riguarda tanto l’incapacità del minore di autodeterminarsi e, soprattutto, autolimitarsi nel mercificare il proprio corpo, ma, piuttosto, punta a colpire il soggetto agente maggiorenne, il quale approfitta delle fragilità del minore per soddisfare i propri impulsi sessuali.

Infatti, la pena edittale è fino a 12 anni di reclusione per il comma 1 e 6 anni di reclusione per il comma 2 dell’art. 600 bis c.p.

Si auspica, pertanto, una maggior educazione civica nelle scuole al fine di rendere edotti i giovani dei rischi a cui si sottopongono nel tenere atteggiamenti di mercificazione del proprio corpo dietro corrispettivo di denaro.

La norma penale sulla prostituzione minorile dovrà comunque essere un deterrente nei confronti dei maggiorenni, i quali dovrebbero tutelare il minore deviato non aderendo alle proposte sessuali così frequenti nella nostra società, pena una condanna elevata.

Applicazione degli strumenti scientifici nelle aule di giustizia: Neuroscienze o Intelligenza artificiale?

Le recenti innovazioni in tema scientifico e tecnologico hanno portato la comunità giuridica ad interrogarsi su quale sia l’applicazione degli strumenti scientifici e tecnologici all’interno delle aule di giustizia, in particolare penali.

Al giorno d’oggi, infatti, in cui le nuove frontiere scientifiche forniscono strumenti concreti e pratici applicabili a molteplici settori, anche il mondo giuridico – al fine di garantire la più efficace ed efficiente amministrazione della giustizia – è chiamato a confrontarsi e ad interagire con le evoluzioni scientifiche.

In questo approfondimento, si vuole indagare l’ormai indispensabile interazione tra il diritto penale e il mondo scientifico-tecnologico e quali possono essere in concreto gli strumenti utilizzabili all’interno delle aule di giustizia.

Il primo strumento concretamente oggi utilizzabile nelle aule di giustizia è offerto dal mondo delle scienze cognitive e delle neuroscienze, il quale permette di costruire un insieme di relazioni interdisciplinari capaci di fornire un sistema oggettivo, basato su regole scientifiche “provabili” di sussunzione delle fattispecie giuridiche astratte ai casi concreti.

Le neuroscienze e le scienze cognitive, infatti, offrono al mondo giuridico penale un insieme di nozioni e conoscenze inerenti al comportamento umano che, sulla base dei protocolli e degli studi scientifici, possono assurgere a regole fisse di valutazione  – le quali poi possono avere concreto ingresso in ambito processuale grazie agli istituti della prova scientifica ex art 220 c.p. – capaci di condurre ad una valutazione oggettiva in ordine all’applicabilità o meno dei principali istituti di diritto penale processuale e sostanziale come, per esempio, l’imputabilità, la colpevolezza, l’attendibilità delle testimonianze rese in giudizio e l’analisi dell’elemento soggettivo del reato.

In passato i meccanismi mentali che portano un soggetto a compiere un’azione, venivano vagliati nel processo al solo fine di verificare la capacità di intendere o volere di un soggetto  e la sua capacità di stare consapevolmente in giudizio. L’evoluzione neuroscientifica associata al diritto ha permesso di poter introdurre nel processo le prove neuroscientifiche.

Si pensa che ad oggi la vera evoluzione sia l’intelligenza artificiale e la sua possibile applicazione nelle aule giudiziarie, con la prospettazione che avvocati e giudici saranno sostituiti da un software. In realtà il processo penale italiano è ancora arretrato rispetto a tale ipotesi e si pensi che solo da pochi anni e con ampie diffidenze, ci si sta evolvendo introducendo nuovi approcci di difesa.

Il nuovo approccio neuroscientifico utilizzato nelle aule giudiziarie consente non solo di verificare l’imputabilità ma anche la colpevolezza e l’innocenza dell’individuo. Tale decostruzione del paradigma classico del modello agente all’interno del diritto penale ha avuto ampie ricadute in ambito probatorio in sede processuale, ove la prova di tipo neuroscientifico ha acquisito sempre maggiore rilievo nell’ultimo decennio fornendo delle regole scientifiche applicabili in sede di individuazione e accertamento degli elementi essenziali delle fattispecie delittuose e in particolare nell’individuazione e nella qualificazione del dolo.

Le scienze cognitive e le neuroscienze rappresentano, pertanto, uno strumento capace di procedere ad un accertamento dell’elemento psichico più preciso ed affidabile rispetto a quello effettuato sulla base delle massime d’esperienza e i luoghi comuni in ambito psicologico in merito all’agire umano alla base delle costruzioni degli istituti classici del diritto penale. Infatti, tramite il sapere neuroscientifico comportamentale è possibile condurre indagini in merito al funzionamento neuronale e comportamentale dell’essere umano capace di fornire spiegazioni più chiare in merito alla formazione dell’intenzione del soggetto agente. Di qui la possibilità di vagliare se la condotta tenuta da un soggetto fosse consapevole, ossia cosciente oppure, al contrario, se la stessa fosse stata alterata da situazioni esterne che hanno condizionato il meccanismo mentale volitivo.

A livello esemplificativo, le scienze cognitive e le neuroscienze ci permettono di analizzare i casi concreti mediante le regole di comportamento applicate dall’uomo medio in condizioni analoghe (regolarità del comportamento umano) a quelle concretamente realizzatesi, consentendo, pertanto, di indagare se quel soggetto abbia avuto coscienza e volontà sia della sua azione che dell’evento finale e, per l’effetto se sia punibile.

Le scienze cognitive e le neuroscienze sono uno strumento oramai imprescindibile nell’analisi dell’elemento soggettivo del reato poiché consentono di astrarre la valutazione della coscienza e volontà delle condotte dal giudizio “personale” dell’organo giudicante affidandolo alle prove scientifiche, le quali sono caratterizzate da maggiore affidabilità.

In questo panorama, complesso e in continuo sviluppo, una domanda oramai “contagiosa” è quale ruolo potrà avere l’intelligenza artificiale, la quale alla luce del suo recente sviluppo sta avendo importanti riscontri in molti campi del sapere umano. Ci si chiede, allora, se la stessa potrà mai fare ingresso nelle aule di giustizia contribuendo così alla risoluzione di processi lunghi e complessi anche se è difficile preventivare un reale e concreto punto di incontro alla luce dell’arretratezza del nostro sistema giudiziario, il quale viene continuamente riformato ma con riforme che per la durata della fase di approvazione entrano in vigore obsolete con necessità di correttivi.

Sicuramente un “software”, se pur debitamente programmato, non potrà sostituire il processo di ricostruzione “volitiva” di un soggetto. E’ pertanto necessario discutere di quali strumenti concretamente possono allo stato attuale essere utilizzati nelle aule di giustizia e al momento l’intelligenza artificiale sembra ancora una soluzione lontana per consentire una più efficiente ed efficace amministrazione della giustizia in sede penale, al contrario le neuroscienze costituiscono un tangibile supporto  allo svolgimento del processo penale in tutte le sue fasi.

Le finalità inesplorate della giustizia riparativa

Dopo la riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa, specie nei reati di violenza di genere, Codice rosso, si è aperto un ampio dibattito tra chi la considera una forma di rieducazione del reo e un modo per reinserire il reo nella società e chi la vede come un’ingiustizia per la vittima. Abbiamo approfondito l’argomento con il contributo dell’Avvocato Stefano Grolla, dello Studio Legale Grolla, specializzato nell’assistenza e contenzioso nei settori del diritto penale, diritto civile, diritto bancario e societario oltre che nel diritto di famiglia e tutela del minore.

Giustizia riparativa: un’opportunità di rieducazione o un’ingiustizia?

La giustizia riparativa vanta per la prima volta una disciplina organica grazie agli artt. 42 a 67 del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il quale, dettando le norme regolatrici in materia, si conforma a quanto già sancito a livello sovranazionale (è opportuno citare, inter alias, la Dichiarazione dei ministri della giustizia degli stati membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale del 13 e 14.12.2021 ovvero la Raccomandazione del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec(2018)8). L’istituto processual penalistico oggetto di disamina consiste nella partecipazione libera, consensuale, attiva ed impegnata della vittima del reato, della persona indicata come autore dell’offesa nonché di altri soggetti appartenenti alla comunità, ad un programma, elaborato da un terzo imparziale adeguatamente formato (c.d. Centro per la giustizia riparativa), volto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

La disciplina di riferimento è oggi contenuta nell’art. 129 bis c.p.p., secondo cui l’accesso ai programmi riparativi avviene in qualsiasi stato e grado del procedimento – compresa la fase esecutiva della pena – indipendentemente dalla gravità del reato ovvero dal quantum di pena irrogata, d’ufficio o su istanza di parte, previa verifica da parte dell’Autorità giudiziaria procedente della sussistenza dei necessari presupposti applicativi: vale a dire che lo svolgimento del programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti (ai sensi del comma 3 dell’art. 129 bis c.p.p.).

Come già preannunciato, la riforma Cartabia, meritevole di aver stabilito una disciplina uniforme in tema di Giustizia riparativa, ne ha anche innovato la rilevanza processuale. Difatti, la relazione redatta al termine dello svolgimento del programma, avente esito positivo:

Si converrà, quindi, che la ratio sottesa dal Legislatore è quella di incoraggiare un dialogo costruttivo nonché ampiamente inclusivo tra autore, vittima del reato e comunità, il quale richiede un concreto impegno reciproco, talvolta molto più appagante e satisfattivo di una giustizia “punitiva”. Tuttavia, nonostante le più rosee finalità, tale istituto permane in una “zona d’ombra”, tuttora inesplorato. Invero, la Giustizia riparativa si dimostra – ad avviso di molti – non accettabile nonché inutilizzabile in determinate circostanze ed è altresì stata oggetto di numerose critiche, in particolar modo in tema di “Codice Rosso”, ove l’aggressore si troverebbe a stretto contatto con la vittima degli abusi incriminati. Sul punto, ciò che è di precipua importanza sottolineare e comprendere è che la Giustizia riparativa non è volta al perdono del reo, bensì alla rielaborazione di quanto accaduto mediante un percorso strutturato e competentemente elaborato, il quale ha come interesse primario il bene dei soggetti coinvolti nella vicenda de qua: la vittima ha la possibilità di voltare pagina, mentre il reo di intraprendere un percorso rieducativo e di reinserimento sociale. Difatti, ciò che non è stato appieno compreso è che attraverso i programmi riparativi non si “ripara” il danno arrecato, ma si progettano e mettono in pratica azioni consapevoli e responsabili verso l’altro, che possono ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone. Affinché ciò accada e la Giustizia riparativa si affermi al punto da apprezzarne tutte le sfaccettature – ancora inesplorate – è però auspicabile un maggiore impegno sociale, dato in primis da una rete di associazioni disposte ad offrire la propria professionalità in materia, nonché da una cultura aperta al cambiamento, disposta ad accettarla.

PRESCRIZIONE DEL REATO: effetti sulla stabilità del sistema processuale

A distanza di meno di due anni dall’entrata in vigore dall’ultimo intervento legislativo di riforma sulla normativa – ossia la c.d. Riforma Cartabia con il D.Lgs n 150 del 2022 – si è nuovamente riaperto il cantiere per una nuova riforma dell’istituto della prescrizione, il quale negli ultimi diciotto anni è stato modificato già ben quattro volte.

Com’è ormai noto, infatti, sono stati presentati tre differenti disegni di legge volti a riformare l’istituto della prescrizione, da sempre disciplina oggetto di grande interesse da parte del legislatore, il quale spesso interviene in tema di giustizia in ragione di battaglie ideologiche e di maggioranza. Per questo motivo, la prescrizione – istituto che incide sulla pretesa punitiva dello stato e concorre al perseguimento del principio della ragionevole durata del giudizio – si presta ad essere un’ottima bandiera per la politica e i suoi obiettivi.

Tra i vari progetti la Commissione di Giustizia della Camera ha approvato il disegno messo a punto dalla maggioranza – di fatto riformulazione del disegno legge n 893 presentato da Pittalis – il quale prevede l’abrogazione sia dell’art 161 bis c.p. che dell’art 344 bis c.p.p. e l’introduzione di una nuova e autonoma causa di sospensione su espressa previsione del nuovo articolo 159 bis c.p.

L’attuale articolo che disciplina la prescrizione è l’art 161 bis c.p. che prevede la sospensione dei termini per la prescrizione a partire dalla definizione del giudizio di primo grado con sentenza di condanna o con l’emissione del decreto penale di condanna; si tratta di un sistema che di fatto blocca in perpetuo la prescrizione sostanziale del reato.

La proposta di riforma in tema di prescrizione dovrebbe prevedere la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione del reato per un tempo di 24 mesi a seguito della sentenza di condanna in primo grado e per un tempo di 12 mesi in appello; qualora il giudizio superi i termini massimi così come sopra indicati per la sua definizione, il tempo di sospensione in essere fino a quel momento entrerà nuovamente nel calcolo dei termini per la prescrizione del fatto di reato.

Oltre all’abrogazione dell’art 161 bis c.p è prevista anche l’abrogazione dell’art 344 bis c.p.p., il quale dispone la causa di improcedibilità per il superamento dei termini massimi della durata del procedimento, individuati rispettivamente in due anni per l’appello e un anno per la Cassazione.

Il nuovo istituto dell’improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. è di fatto stato introdotto al fine di garantire la ragionevole durata del processo laddove, a causa della sospensione dei termini ex art 161 bis c.p., la prescrizione di fatto non avrebbe più operato.

È evidente che i nuovi lavori di riforma prospettano un’enorme modifica dell’assetto normativo attuale, il quale nonostante l’evidente riduzione dei tempi processuali e l’incremento dell’efficienza del sistema giudiziario sembra non aver accolto la benevolenza delle maggioranze parlamentari.

Punto centrale di tale riflessione, tuttavia, non vuole essere un’analisi tecnica di quelle che potrebbero essere le possibili e future modifiche all’istituto della prescrizione ma, piuttosto, la condivisione di possibili spunti di riflessione su quelli che potrebbero essere gli effetti che un nuovo intervento legislativo sul tema potrebbe avere sulla stabilità – già ormai precaria – del sistema processuale.

Come già evidenziato, infatti, in tale materia gli interventi legislativi sono stati molteplici e caotici, tant’è vero che, ad oggi, siamo dinanzi ad un quadro normativo e giurisprudenziale eterogeneo fonte di grande disorientamento per chi deve operare al suo interno, visto che le riforme Cirelli, Orlando, Bonafede e Cartabia si sono susseguite sulla carta ma i loro effetti sulla giustizia italiana non hanno di fatto inciso, visto che ogni riforma ha cambiato sia la ratio che l’impianto normativo della norma sulla prescrizione.

Tale scenario, tuttavia, risulta paradossale se si considera che l’istituto della prescrizione trova tendenzialmente la propria ratio nella necessità di garantire la certezza del diritto attraverso la promozione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto all’oblio, i quali sono principi fondamentali sia in ambito nazionale che europeo.

Certamente la riforma approvata in Commissione Giustizia sarà oggetto di discussione in Parlamento con possibilità di essere oggetto di emendamenti per una sua ulteriore correzione col fine di non entrare in contrasto con l’Europa in tema di durata e certezza del giusto processo.

Auspicabile quindi è che il focus della riforma sulla prescrizione sia quello di costruire un sistema giudiziario effettivamente efficiente e garantista, oltre alla promulgazione di una normativa forte e stabile nel tempo, la quale sia in grado di rispondere alle esigenze concrete del sistema giudiziario, della società e dei suoi cittadini che al momento risulta molto deficitario.

NOVITA’ IN TEMA DI CODICE DELLA STRADA: MA SIAMO DAVVERO PRONTI AL CAMBIAMENTO?

Uno dei temi di maggiore attualità degli ultimi tempi riguarda la proposta di modifica del Codice della Strada: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, finalizzato ad arrestare il numero di sinistri ed incidenti – spesso mortali – che quotidianamente si verificano nelle nostre strade.

Le novità proposte – che saranno ora sottoposte all’iter Parlamentare -  riguardano svariati aspetti, come il rafforzamento delle sanzioni, la prevenzione, l’educazione stradale ma anche ZTL, gli autovelox e segnaletica stradale.

Il disegno di legge approvato riserva poi una particolare attenzione alla tematica della guida in stato di ebbrezza; la disciplina è infatti ispirata alla cosiddetta “tolleranza zero”, con l’inasprimento delle pene per i conducenti fermati in stato di alterazione alcolica.

Regole ancora più rigide sono previste poi per i “soggetti recidivi”: il disegno di legge prevede infatti l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Se da un lato l’intento del Governo sembra essere apprezzabile – poiché finalizzato a garantire una maggior sicurezza stradale, prevenendo così le innumerevoli stragi che, specie negli ultimi tempi, sono ormai all’ordine del giorno - allo stesso tempo, la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma gli strumenti attualmente in possesso delle Forze di Polizia (e quindi etilometri, autovelox) saranno idonei a garantire la funzionalità del rigido sistema così introdotto?

I maggiori dubbi sorgono, indubbiamente, con riferimento agli etilometri: sono infatti sempre più numerose le pronunce che hanno evidenziato l’inesattezza dei risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo di tali apparecchi.

Sulla base di vizi di natura formale si è dunque giunti alla pronuncia di molteplici sentenze di assoluzione, proprio a causa del fatto che, molto spesso, gli etilometri utilizzati non hanno permesso di superare la soglia della “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio”necessaria per affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Esiste infatti una vera e propria check list che i citati strumenti devono rispettare affinché i risultati ottenuti mediante il loro utilizzo possano essere posti a fondamento di una pronuncia di condanna; in particolare:

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, di particolare interesse è la vicenda che ha riguardato molti alcol – test, appartenenti alla tipologia “DRAGER MKIII 7110”: in recenti sentenze è infatti emerso come molti dei citati esemplari presentino un difetto formale di omologazione, che esclude l’affidabilità degli esiti ottenuti mediante il loro utilizzo; pertanto, sulla scorta di un errore in ordine al soggetto che ha richiesto l’omologazione dello strumento, sono state pronunciate molteplici pronunce di assoluzione.

Non può infatti essere trascurato il fatto che l’onere di dimostrare la regolare funzionalità dell’etilometro oggi ricade sull’accusa (che deve dunque provare la regolarità e l’adempimento di tutti i requisiti formali necessari ai fini della sua attendibilità); solo in caso di perfetto rispetto dei requisiti formali succitati, quindi, il risultato ottenuto mediante l’utilizzo dello strumento potrà essere considerato affidabile.

Alla luce del quadro così descritto, se dunque da un lato il disegno di legge relativo alla modifica della disciplina del codice della strada persegue una finalità condivisibile, è chiaro che – a garanzia del principio della presunzione di innocenza – è necessario che tale intervento normativo (ora al vaglio del Parlamento) sia accompagnato da un contestuale miglioramento, regolarizzazione ed evoluzione degli strumenti ordinariamente utilizzati per verificare le eventuali infrazioni contestate.

Avvocato Stefano Grolla