ISOLAMENTO E QUARANTENA: facciamo chiarezza

Con la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in materia di isolamento, di quarantena e della rispettiva durata delle medesime.  

Preventivamente è opportuno chiarire cosa si intenda per quarantena e per isolamento, distinguendo le due condizioni.

Per isolamento si intende la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. L’isolamento fiduciario riguarda dunque tutti i positivi accertati, cioè i positivi al tampone molecolare, che devono evitare di trasmettere l’infezione. 

La quarantena si riferisce invece alla restrizione dei movimenti delle persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. La quarantena è pertanto la misura attuabile nei confronti dei soggetti sani, entrati in contatto stretto con malati. 

Chiarita dunque la distinzione tra quarantena ed isolamento, si procede ora analizzando le differenti situazioni esaminate dal Ministero, al fine di fornire le indicazioni sui comportamenti da adottare. 

Partendo ora dai soggetti positivi conclamati, evidenziamo che essi possono essere distinti positivi sintomatici (che presentano i sintomi tipici della malattia) e soggetti positivi asintomatici (identificati come tali a seguito di tampone positivo). 

Vi sono poi anche i cosiddetti “positivi a lungo termine”, ossia quei soggetti che continuano a risultare positivi al secondo o al terzo tampone, seppur non presentano più i sintomi tipici della malattia. 

Ebbene, per tali tre diverse situazioni, il Ministero ha previsto delle regole differenti:

Analizzate quindi le regole previste per i soggetti risultati positivi, vediamo ora quelle che sono le previsioni per i cosiddetti contatti stretti asintomatici, ossia coloro che sono entrati a stretto contatto con persone infette, ma che non presentano sintomi. Si identifica quindi come contatto stretto: 

    1. La persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
    2. La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (come può essere una stretta di mano); 
    3. La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (per esempio, toccare a mani nude i fazzoletti di carta usati); 
    4. La persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVD-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 
    5. La persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio: aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
    6. L’ operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati; 
    7. La persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti i qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Ebbene, tali “contatti stretti asintomatici” dovranno osservare:

Queste sono le principali regole previste dal Ministero al fine di ridurre il rischio di contagio.

Nella medesima Circolare n. 32850/2020 si raccomanda infine di: 

Certamente è difficile districarsi in queste casistiche! 

Nel dubbio, per evitare sanzioni penali, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico, di praticare l’isolamento volontario e di procedere alla verifica del vostro stato di positività al Covid19 mediante esame clinico.

COVID19 e "Decreto Ristori": chiarimenti sul "Contributi a Fondo Perduto" previsto dall'art. 1

Nei mesi di marzo, aprile e maggio abbiamo pubblicato, nel nostro sito web e nei profili social, una serie di articoli volti ad interpretare e a chiarire il significato dei diversi testi normativi emanati al fine di far fronte alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID19.

Ebbene, seppur nel periodo estivo la portata dell’emergenza sanitaria sembrava essersi allentata, negli ultimi tempi si è registrata un’inversione di tendenza: i numeri dei contagi sono infatti aumentati in maniera allarmante. 

Di fronte a tali nuovi dati, in data 24 ottobre è stato emanato un nuovo DPCM, contenente nuove misure restrittive volte a contenere il diffondersi del contagio. 

Le limitazioni introdotte hanno riguardato, principalmente, il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, già soggetti a stringenti restrizioni nei mesi precedenti. 

Trattasi di disposizioni dal rilevante impatto economico, che mettono in ginocchio attività già di per sé vulnerabili.

Al fine di far fronte alle difficoltà economiche derivanti da tali limitazioni, il Governo è quindi intervenuto emanando un Decreto Legge.

In data 28 ottobre è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Ristori” (137 del 28/10/2020), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alla imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza.

Tale testo, nei suoi 35 articoli, annovera una serie di misure volte ad agevolare le categorie maggiormente colpite dal DCM del 24 ottobre.

Uno degli articoli di maggior interesse di tale documento è il primo, il quale tratta del cosiddetto “Contributo a fondo perduto”, da destinare agli operatori IVA di determinati settori economici.

Preliminarmente è necessario chiarire quali siano i REQUISITI richiesti da tale disposizione per poter beneficiare di contributo; ebbene, il D.L. 137 del 28/10/2018 prevede che possano essere destinatari di tale ristoro i soggetti che rispettano tutti i seguenti requisiti: 

    1. Hanno una partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020. Il testo normativo prevede invece l’esclusione dal ristoro per coloro che hanno attivato una partita IVA a partire dal 25 ottobre 2019 e per coloro che hanno cessato la partita IVA al momento della presentazione della richiesta di indennizzo.
    2. Svolgono un’attività prevalente ricompresa all’interno del codice attività previste dell’allegato 1 del D.L. 137. Tale allegato prevede dei codici ATECO, relativi a settori di attività che hanno subito delle limitazioni a seguito delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM. Sono quindi annoverati in tale documento, a titolo esemplificativo, le attività inerenti al settore della ristorazione, i pubblici esercizi, gli alberghi.
    3. Nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore di 2/3 rispetto al fatturato di aprile 2019. Il soggetto richiedente dovrà, dunque, aver subito una contrazione del fatturato superiore al 33%. Il testo di legge prevede una deroga a tale requisito di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai fini della presentazione della domanda i requisiti qui elencati devono essere TUTTI rispettati. 

Nel testo si precisa che, per chi ha già ricevuto il contributo a fondo perduto (precedentemente previsto con il “Decreto Rilancio” di maggio 2019), l’accredito avverrà in automatico, entro la data del 15 novembre. Si evidenzia comunque che l’importo di tale accredito non sarà dello stesso valore della volta precedente: l’allegato 1 prevede infatti una percentuale di spettanza del contributo, che va dal 100% al 400%, rispetto a quanto era già stato indennizzato. 

Una novità importante del Decreto Ristori riguarda l’eliminazione del limite dei 5 milioni di euro. 

Nel precedente DL Rilancio veniva, infatti, prevista una soglia massima di non usufruibilità del contributo per i soggetti che nel 2019 avevano un fatturato superiore a 5 milioni di euro. Ebbene, anche tali soggetti potranno fare richiesta al fine di ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal DL 137/2020. Si precisa però che questi ultimi riceveranno il contributo a fondo perduto successivamente rispetto ai soggetti che l’hanno già ricevuto in precedenza (per i quali è previsto l’accredito automatico). 

Il Decreto Ristori prevede comunque un limite massimo di importo da erogare in favore degli aventi diritto: l’articolo 1 chiarisce infatti che, in ogni caso, l’importo massimo da destinarsi al beneficiario non può mai essere superiore ai 150 mila euro.  

Il Contributo a Fondo perduto qui descritto rappresenta la principale tra le misure adottate dal Governo al fine di garantire un supporto economico per le attività colpite dalle misure di contenimento, nella speranza che presto anche tali settori possano riprendere la loro regolare attività. 

Ci aspetta un periodo difficile; il nostro studio cercherà di aiutare i propri assistiti, per quanto possibile, a dipanare i dubbi interpretativi relativi a questi interventi del Governo. 

Noi ci siamo, insieme supereremo anche questa nuova difficile prova che ci attende. 

Il contagio da Covid19 nel luogo di lavoro

Una delle questioni che è sorta durante questa pandemia è quella relativa all’ipotesi di contagio da Covid19 all’interno del luogo di lavoro.

Difatti, a fronte della riapertura delle aziende, ci si è posti il problema relativo a come affrontare l’eventuale scoperta di un caso di Covid19 tra i dipendenti.

Il contagio crea innegabili problematiche sia a livello organizzativo, in quanto comporta la necessaria chiusura del luogo di lavoro, ma anche con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro.

Proprio in merito a tale ultimo aspetto, l’Inail è intervenuta con due circolari, rispettivamente datate 15 e 20 maggio, definendo quale sia la natura del “contagio da Covid19”.

Con tali circolari l’Inail ha chiarito che, anche per la diffusione del Coronavirus, si applicano le linee guida Inail del 74 e del 95, che riguardano il contagio per virus ed evento patogeni.

Tali linee guida qualificano il contagio all’interno del luogo di lavoro come infortunio; pertanto, anche per il caso di contagio da Covid19, la disciplina da applicarsi è la medesima prevista per il caso di infortunio nel luogo di lavoro.

Chiarita dunque la disciplina da applicarsi, restano ora da tracciare i connotati della responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di contagio.

In generale, per quanto attiene alla responsabilità civile del datore di lavoro, si applica l’articolo 2087 del Codice Civile.

Ai sensi di tale disposizione “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro”.

Tale norma ha dunque una finalità prevenzionistica e funge da fondamento della responsabilità civile in capo al datore di lavoro in caso di infortuni.

La previsione non prevede una responsabilità oggettiva e immediata: essa infatti deve essere provata caso per caso.

In particolare, perché si possa configurare una responsabilità in capo al datore di lavoro, il lavoratore dovrà dimostrare che il contagio è conseguente a un’omissione o una condotta commissiva del datore. A titolo esemplificativo, il lavoratore potrà dunque provare che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure preventive.

Il datore invece, dal canto suo, per evitare il riconoscimento della sua responsabilità dovrà provare di aver posto in essere condotte ed azioni volte ad evitare, per quanto possibile, l’evento lesivo.

Alla luce di quanto detto, dunque, è chiaro che la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, in caso di infortunio di un dipendente all’interno del luogo di lavoro, non è automatica.

All’opposto, considerati i connotati della pandemia, la prova del nesso causale tra la condotta del datore e il contagio e tutt’altro che semplice.

Chiariti i connotati della responsabilità civile, si evidenzia che la responsabilità del datore di lavoro può altresì essere di tipo penalistico, nel caso vi siano lesioni o morte del lavoratore (art. 589 e 590 c.p.). Ovviamente nemmeno tale responsabilità è automatica ma richiede, per la sua integrazione, l’accertamento della condotta colposa del datore di lavoro.

Pertanto, alla luce di quanto detto, è evidente che in caso di contagio da Covid19 non è automatico il riconoscimento della responsabilità in capo al datore di lavoro.

Ad ogni buon conto quest’ultimo, per evitare rischi, dovrà comunque porre in essere tutti i comportamenti idonei a eliminare o quantomeno limitare il pericolo di contagio, adattandosi il più possibile alle linee guida settoriali fornite.

RIPARTENZE: linee guida per i servizi diretti alla cura della persona

Durante la scorsa settimana abbiamo pubblicato una serie di approfondimenti relativi alle linee guida predisposte per la ripresa delle differenti attività produttive.

Concludiamo oggi con la pubblicazione di quelle che sono le indicazioni fornite dal Protocollo emesso Conferenza Regioni e Province autonome con riferimento a parrucchieri, barbieri e centri estetici, ovvero le attività dirette alla cura della persona.

Per tali attività la riapertura è stata possibile solo da lunedì 18 maggio, quindi più tardi rispetto agli altri settori economici.

Nonostante la riapertura, considerato che si tratta di attività che richiedono il rapporto diretto tra l’operatore e il cliente, le linee guida a cui attenersi sono molteplici.

Il Protocollo della Conferenza Regioni Province Autonome ha predisposto infatti le seguenti indicazioni:

Queste sono le principali indicazioni fornite per il settore dedicato alla cura della persona. È chiaro che le accortezze in questo ambito dovranno essere rispettate in maniera rigorosa, considerato che si tratta di servizi che faticano a coniugarsi con la necessità di garantire il distanziamento interpersonale.

RIAPERTURE, linee guida per palestre e piscine

Dopo aver analizzato quelle che sono le linee guida fornite per il settore della ristorazione e le strutture ricettive, procediamo oggi analizzando quelle che sono le principali indicazioni previste per piscine a palestre.

Per quanto attiene le palestre, le misure da adottare sono le seguenti:

  1. di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica;
  2. di almeno 2 metri per l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);

 

La Conferenza regioni e province autonome ha altresì disposto alcune linee guida per l’uso delle piscine. Si precisa che tali indicazioni si applicano a piscine pubbliche, piscine finalizzate al gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping etc.). Sono invece escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale e quelle alimentate ad acqua di mare.

Per l’utilizzo delle piscine sono dunque previste le seguenti linee guida:

 

Ebbene, considerato che piscine e palestre sono indubbiamente luogo di aggregazione, svago e incontro, è inevitabile che sia necessaria l’adozione di misure preventive stringenti e capillari.

Anche in questo caso, chiaramente, sarà compito dei gestori di tali attività quello di garantire il rispetto delle norme, sia da parte del personale che dai clienti.

Prove di ripartenza per le strutture ricettive

Nell’ultimo approfondimento abbiamo analizzato quelle che sono le linee guida, predisposte dlla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di consentire la ripartenza delle attività di ristorazione “in sicurezza”.

Oggi approfondiamo invece quelle che sono le principali indicazioni fornite per le strutture ricettive, ovvero le strutture alberghiere, o complementari, e alloggi in agriturismo.

Ebbene, per tutte tali attività sono previste le seguenti linee guida:

Particolari regole sono poi previste per i sistemi di areazione e ventilazione. Per un idoneo microclima, ai sensi delle linee guida fornite, è necessario:

 

Queste sono le principali linee guida fornite per le strutture ricettive.

È chiaro che, stando ormai avvicinandosi le vacanze, sarà compito di ciascun albergatore adattarsi quanto prima alle direttive fornite, nella consapevolezza che dal loro rispetto dipende anche il buon andamento della stagione estiva.

RIAPERTURE: come tornare alla normalità in sicurezza

Dopo il lungo periodo di “Lockdown”, che ha reso inevitabilmente la crisi sanitaria una vera e propria crisi economica, l’Italia sembra essere pronta a ripartire.

Da lunedì 18 maggio è stata disposta, dal DPCM del 17 maggio 2020 la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e degli stabilimenti balneari.

In particolare, per quanto attiene le attività di ristorazione, tale DPCM dispone che esse siano consentite “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.

Pertanto, anche alla luce della differente diffusione del virus, sono ammesse regolamentazioni differenti da regione a regione, che tengano dunque conto della particolarità territoriale.

Ebbene, proprio per far fronte all’annunciata “riapertura”, in data 16 maggio 2020 la Conferenza delle regioni e delle province autonome aveva già, in via preventiva, tracciato alcune linee guida per la riapertura delle attività produttive.

L’obiettivo di tali direttive è chiaramente quello di permettere una ripresa delle attività economiche, senza però con ciò mettere a rischio la salute pubblica e rendere dunque vani gli sforzi fatti finora.

Tra le varie attività disciplinate dalle Linee Guida vi sono quelle inerenti all’ambito della ristorazione.

Preliminarmente è bene definire cosa si intenda per “RISTORAZIONE”; con tale nozione si fa riferimento ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie.

Ebbene, per tutte tali attività sono previste le seguenti linee guida:

  1. obbligo di predisporre un’adeguata informativa inerente alle misure di prevenzione, che sia comprensibile anche a clienti stranieri. Per adempiere a tale obbligo di informazione i ristoratori dovranno apporre nel locale l’apposita cartellonistica;
  2. vi è la possibilità, rimessa comunque alla facoltà del ristoratore, di misurare la temperatura di coloro che si recano nel locale;
  3. all’interno del locale dovranno essere disponibili i prodotti igienizzanti, anche in più punti;
  4. è opportuno che venga privilegiato l’accesso ai locali mediante prenotazione. Vi è poi l’obbligo per il ristoratore di conservare, per i successivi 14 giorni, l’elenco dei clienti che si sono recati nel locale;
  5. per i locali ove sono previsti dei posti a sedere vi è l’obbligo che non vi siano più clienti dei posti a sedere;
  6. per i locali dove non vi sono posti a sedere l’ingresso della clientela dovrà essere contingentato, al fine di garantire il distanziamento minimo interpersonale di 1 metro;
  7. nel caso in cui il locale disponga di spazi esterni sarà da privilegiare il loro utilizzo;
  8. la consumazione al banco è consentita solo se è assicurata distanza di 1 metro;
  9. non è ammessa la consumazione a buffet;
  10. è obbligatorio per il personale l’uso di mascherina e gel igienizzante;
  11. all’interno del locale deve essere favorito il ricambio d’aria;
  12. per quanto attiene alla postazione dedicata alla cassa, sarà possibile l’adozione di barriere (come il plexiglass); in assenza si dovrà provvedere all’utilizzo di mascherine e gel igienizzante;
  13. in merito alle modalità di pagamento è consigliabile procedervi dal tavolo (evitando dunque di spostarsi nella zona cassa), preferibilmente mediante l’utilizzo di carte elettroniche;
  14. I clienti dovranno usare la mascherina sempre quando non sono seduti al tavolo;
  15. Si raccomanda ai ristoratori di favorire la consultazione online dei menù o di prevedere menù plastificati e disinfettabili;
  16. All’interno del locale dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro dopo ogni cliente.

Trattasi dunque di regole capillari che, come ormai noto, richiedono uno sforzo da parte dei singoli ristoratori. È evidente però che tutte le misure qui elencate necessitano altresì di una collaborazione da parte dei clienti che si recano nei locali pubblici, al fine di permettere la loro effettiva attuazione.

Chiaramente queste norme così stringenti sono un banco di prova circa per testare la possibilità di convivenza con il virus. L’auspicio è che vi sia una conferma della sua repressione con il contestuale allentamento graduale delle misure in atto.

 

 

 

Come garantire il diritto alla difesa durante l'emergenza COVID19: il difficile equilibrio tra il "processo da remoto" e il principio del "giusto processo"

La situazione di emergenza determinata dal COVID19 ha comportato la necessità di un intervento su diversi fronti. Tra questi, uno degli ambiti che è stato oggetto di attenzione è quello del processo penale, per il quale sono state predisposte delle misure d’emergenza dal decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Difatti, davanti al rischio di una paralisi dell’attività processuale, il Governo ha provato ad ipotizzare eventuali strategie che permettessero una continua celebrazione delle udienze, nonostante il momento di pandemia.

Ebbene, seppur la finalità perseguita sia ragionevole, nei fatti le misure proposte per raggiungerla non sono apparse altrettanto ragionevoli e percorribili.

Con il Decreto “Cura Italia” dapprima era stata prevista, all’articolo 83, la sospensione delle attività giudiziarie per il settore penale fino al 15 aprile, poi prorogata all’11 maggio.

Al comma 12 di tale articolo 83 si prevedeva altresì che, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la celebrazione delle udienze penali non rinviabili (quali le udienze indifferibili, e le udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute o ove sono applicate misure di cautelari, di sicurezza e di prevenzione) avvenisse a porte chiuse ovvero, ove possibile, tramite videoconferenza (al fine di garantire la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate ovvero sottoposte a custodia cautelare).

Successivamente poi è intervenuta la conversione in legge del Decreto Cura Italia, L.  24 marzo 2020, n. 27, con la quale è stato aggiunto all’art. 83 il comma 12bis, che ha nei fatti ampliato la possibilità di svolgimento delle udienze penali da remoto prevedendo che “dal 9 marzo al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto”. Pertanto, sinteticamente, con tale previsione è stata estesa l’applicabilità delle modalità informatizzate alla celebrazione delle udienze penali ove non vi sono testimoni.

Tale disposizione, fin dalla sua emanazione, ha creato un forte subbuglio, perché dai più è stata avvertita l’evidente inconciliabilità del collegamento da remoto con lo svolgimento delle udienze penali.

È infatti noto a tutti che il processo penale, per le sue insite caratteristiche, non sia idoneo ad essere piegato alla logica delle videoconferenze; esso infatti si caratterizza per la sua oralità, immediatezza e per la pubblicità dell’udienza. A ciò va aggiunto il fatto che il dibattimento orale rappresenta, da sempre, luogo di formazione della prova.

Lo scenario aperto con tale legislazione di emergenza comporta dunque la rinuncia della tradizionale modalità di celebrazione dei processi penali nelle aule giudiziarie, dando spazio alle modalità informatiche, utilizzando programmi quali Skype for Business e Teams.

Proprio a causa del subbuglio creato da questa previsione il Governo ha prontamente fatto un passo indietro emanando, in data 30 aprile 2020, il Decreto Legge n. 28,  il quale ha ridimensionato la portata applicativa del processo da remoto prevedendo che, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 luglio, tali modalità informatiche non si applicano “salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”.

Con tale previsione dunque il Governo ha lasciato, per le udienze elencate in tale comma, alla volontà delle parti la scelta se adottare o meno la modalità da remoto.

Ebbene, il “passo indietro” fatto dal Governo sembra essere indice della comprensione dell’impossibilità di piegare il processo penale alle modalità informatiche.

La possibilità di svolgere le udienze penali da remoto presenta infatti innumerevoli criticità, a partire dal rischio di una spersonalizzazione del processo; con tale modalità i protagonisti dell’udienza perderebbero la capacità di incidere sulla percezione del giudice in merito ai fatti, e apparirebbe difficile garantire il pieno contraddittorio.

A ciò va aggiunto il fatto che tali modalità informatiche rischiano di comprimere enormemente il diritto di difesa e di porre nel dimenticatoio il principio del “giusto processo”, pregnante all’interno della Costituzione Italiana.

Un’ulteriore problematica derivante dalla celebrazione da remoto delle udienze penale è quella inerente alla possibile violazione della privacy; infatti, celebrando le udienze da remoto vi è il rischio che qualcuno proceda ad una loro registrazione.

Alla luce di quanto qui detto dunque, pur riconoscendo la straordinarietà e l’imprevedibilità della situazione che ha colpito il nostro paese, che richiede la messa in campo di strumenti e modalità nuove al fine di impedire lo “stallo” dell’attività giudiziaria, è evidente però che tale necessità non possa tradursi in una lesione del diritto di difesa e dei principi cardine del processo penale.

 

 

 

Riaprono i Tribunali. Fase 2: come riaprire senza ledere il diritto alla difesa

L’attuale situazione emergenziale, che investe il nostro Paese da circa due mesi, ha comportato una vera e propria sospensione dell’attività giudiziaria; sono stati infatti rinviati centinaia di processi, fatta eccezione per quelle udienze definite “indifferibili e urgenti”.

Sebbene la sospensione delle attività dei Tribunali sia prevista fino a domani, 11 maggio 2020, è bene comunque precisarsi che la situazione di “emergenza” è stata dichiarata in realtà dichiarata fino al 30 giugno 2020, pertanto saranno possibili ulteriori rinvii fin dopo tale data.

Nei fatti la “temporanea chiusura dei Tribunali” rischia di arrecare numerosi problemi. A destare particolari preoccupazioni sono, in particolare, i procedimenti riguardanti il “diritto di famiglia” (come separazioni, divorzi, ed in generale procedimenti relativi alla regolamentazione di tempi e modalità di collocamento dei figli).

Si tratta di tematiche che toccano da vicino la vita dei singoli; i procedimenti rientranti nell’ambito del diritto di famiglia non vanno infatti equiparati alle altre cause civilistiche (come ad esempio azioni relative a risarcimento danni). Essi infatti sono volti a dettare una regolamentazione in situazioni che risultano ormai essere intollerabili.

Le principali questioni che emergono nei procedimenti di separazione e divorzio, e alle quali il Giudice è chiamato a dare una disciplina sono gli aspetti economici e di gestione dei figli, oltre alla determinazione dell’assegnazione della casa familiare.

Alla luce della necessità di garantire un celere intervento in queste situazioni conflittuali il CNF, in data 20.04.2020, ha emanato una circolare ove inviata invita i tribunali ad adottare una serie di misure.

In linea generale in tale intervento il CNF consiglia di svolgere udienze “da remoto”, in modo da permettere, anche in questa situazione di emergenza, la trattazione e prosecuzione dei singoli procedimenti.

Nel concreto, le principali soluzioni avanzate concernono alla possibilità di svolgere una “trattazione scritta” per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali. Tale modalità ha chiaramente il vantaggio di rendere estremamente celere il procedimento; di contro, però, è chiaro che essa sia attuabile solo per quei procedimenti in cui le parti abbiano già raggiunto un accordo di massima in ordine alle principali questioni (quali assegnazione casa, gestione figli e aspetti economici).

Nel caso in cui si abbiano dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali (ove le parti non hanno invece raggiunto un accordo), il CNF consiglia comunque di procedere, ove possibile, con le udienze da remoto. È chiaro che tale modalità può risultare difficile da attuarsi in caso vi siano figli minori o sussistano gravi disaccordi e ostilità tra le parti (che inibiscono qualsiasi possibilità di comunicazione tra di loro).

Al fine di tutelare il diritto alla Privacy nella circolare del CNF si consiglia altresì di non effettuare il collegamento dalla propria abitazione personale, ma di preferire altri luoghi (come ad esempio lo studio del proprio legale).

Queste sono solo alcune delle direttive impartite dal CNF al fine di evitare di mettere in “stand-by” la giurisdizione familiare, che di per sé fatica a tollerare sospensioni.

L’attuale situazione emergenziale impone dunque di rinunciare temporaneamente alle ordinarie modalità dei procedimenti, che prevedono la presenza fisica delle parti, e utilizzare i numerosi strumenti che la tecnologia ci offre, nell’auspicio di tornare quanto prima alla normalità.

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: l’attività delle aziende ai tempi del Covid19

Ad ormai quasi due mesi dall’inizio del Lockdown, considerato l’incoraggiante diminuzione del numero dei contagiati e dei decessi, sembra che l’intero Paese si stia preparando ad affrontare quella che viene definita come “fase 2”, ovvero la riapertura delle attività lavorative.

È chiaro però che tale ritorno a lavoro non possa prescindere dal rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza; in tema sanitario infatti, seppur le misure di contenimento sono via via destinate a venire allentate, non è comunque opportuno sottovalutare il pericolo di contagio.

Bisogna infatti sottolineare che il Covid19 rappresenta un rischio biologico generico, idoneo cioè ad essere presente in qualsiasi luogo di lavoro.

Al fine dunque di chiarire quelle che sono le regole da adottare in azienda, per permettere un ritorno a lavoro “sicuro”, in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”.

Vediamo dunque, per punti, quelle che sono le direttive impartite da tale protocollo, a cui i datori di lavoro sono chiamati a prestare osservanza:

 

  1. Obbligo informativo: in primis, nel Protocollo si prevede l’obbligo del datore di lavoro di utilizzare un’idonea cartellonistica relativa ai rischi del Covid19 e alle misure di protezione da adottare (quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti, il divieto di recarsi a lavoro per coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°, l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso un dipendente abbia dei sintomi influenzali);

 

  1. Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori: il Protocollo prevede la possibilità (e non l’obbligo) per il datore di lavoro di misurare la temperaturadei dipendenti al momento di ingresso a lavoro. Nel caso in cui si accerti che un lavoratore ha una temperatura superiore a 37,5° scatta l’obbligo di allontanamento dal luogo di lavoro. Sempre per quanto attiene alla modalità di ingresso in azienda nel Protocollo si consiglia di favorire l’ingresso dei lavoratori in modo “scaglionato”al fine di evitare assembramenti. Tale ultima previsione riguarda anche il momento di uscita dall’azienda;

 

  1. Accesso dei fornitori esterni: per quanto attiene all’accesso in azienda da parte dei fornitori esterni, il datore di lavoro dovrà limitare il più possibile le occasioni di incontro con i dipendenti. Per tale ragione è opportuno determinare con precisione le modalità e le tempistiche di ingresso in azienda;potrà essere buona cosa, ad esempio, individuare un percorso alternativo di accesso.

 

  1. Pulizia e sanificazione azienda: Il Protocollo prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di svago”. Rispetto a tale obbligo si precisa comunque che il datore di lavoro non è obbligato a conseguire alcuna certificazione dell’avvenuta attività di pulizia e sanificazione, la quale può essere gestita arbitrariamente, non essendo dunque necessario contattare specifici addetti alla sanificazione.

 

  1. Dispositivi di protezione individuale: il Protocollo prevede l’obbligo di utilizzoper i lavoratori di mascherine, guanti e gel igienizzante. È poi previsto, ove possibile, l’obbligo di adozione del distanziamento di sicurezza.

 

  1. Spostamenti interni e riunioni: Il Protocollo prevede il divieto di “riunioni in presenza”.Nel caso di assoluta esigenza, ed impossibilità di collegamento a distanza, la riunione dovrà essere ridotta al minor numero di partecipanti, sempre nel rispetto comunque delle norme di distanziamento. Sono poi da limitare il più possibile gli spostamenti all’interno della sede aziendale. Anche l’accesso ai luoghi comuni, come spogliatoio, mensa aziendale e aree fumatori, dovrà essere contingentato, prevedendo ad esempio l’accesso a tali aree in turnazione o a fasce orarie diverse, sempre comunque rispettando la distanza di un metro l’uno dall’altro.

 

  1. Gestione di una persona sintomatica in azienda:qualora uno dei dipendenti presenti sintomi come tosse o febbre deve immediatamente darne notizia all’ufficio del personale. Si procederà dunque al suo isolamento e l’azienda dovrà avvertire le autorità sanitarie competenti(contattando i numeri telefonici indicati dalla Regione o dal Ministero della Salute). Nel caso in cui il soggetto risultato sintomatico abbia avuto dei contatti stretti con altri dipendenti sarà possibile, in via cautelare, chiedere loro di abbandonare momentaneamente la sede.

 

Le misure da adottare sono dunque molteplici, e richiedono, oltre ad un impegno del datore di lavoro che dovrà mettere in sicurezza i locali ed organizzare l’attività lavorativa in modo nuovo, un eguale sforzo da parte dei dipendenti, i quali dovranno attenersi alle regole accettando di rinunciare anche a quelle che sono le classiche situazione conviviali che tradizionalmente si presentano durante la giornata lavorativa (come le pause caffè, o la pausa pranzo).

Si tratta dunque di uno sforzo comune, che imporrà di rivedere in parte quelle che sono le ordinarie prassi delle singole aziende. L’obiettivo è quindi quello di riuscire a coniugare le esigenze di prosecuzione dell’attività produttiva con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, nella speranza che nel minor tempo possibile la scienza trovi il vaccino che ci permetta di tornare alla normalità.

Attendiamo dunque il prossimo decreto nel quale saranno meglio chiarite tutte le prescrizioni imposte per le singole attività nella fase 2.