PRESCRIZIONE DEL REATO: effetti sulla stabilità del sistema processuale

A distanza di meno di due anni dall’entrata in vigore dall’ultimo intervento legislativo di riforma sulla normativa – ossia la c.d. Riforma Cartabia con il D.Lgs n 150 del 2022 – si è nuovamente riaperto il cantiere per una nuova riforma dell’istituto della prescrizione, il quale negli ultimi diciotto anni è stato modificato già ben quattro volte.

Com’è ormai noto, infatti, sono stati presentati tre differenti disegni di legge volti a riformare l’istituto della prescrizione, da sempre disciplina oggetto di grande interesse da parte del legislatore, il quale spesso interviene in tema di giustizia in ragione di battaglie ideologiche e di maggioranza. Per questo motivo, la prescrizione – istituto che incide sulla pretesa punitiva dello stato e concorre al perseguimento del principio della ragionevole durata del giudizio – si presta ad essere un’ottima bandiera per la politica e i suoi obiettivi.

Tra i vari progetti la Commissione di Giustizia della Camera ha approvato il disegno messo a punto dalla maggioranza – di fatto riformulazione del disegno legge n 893 presentato da Pittalis – il quale prevede l’abrogazione sia dell’art 161 bis c.p. che dell’art 344 bis c.p.p. e l’introduzione di una nuova e autonoma causa di sospensione su espressa previsione del nuovo articolo 159 bis c.p.

L’attuale articolo che disciplina la prescrizione è l’art 161 bis c.p. che prevede la sospensione dei termini per la prescrizione a partire dalla definizione del giudizio di primo grado con sentenza di condanna o con l’emissione del decreto penale di condanna; si tratta di un sistema che di fatto blocca in perpetuo la prescrizione sostanziale del reato.

La proposta di riforma in tema di prescrizione dovrebbe prevedere la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione del reato per un tempo di 24 mesi a seguito della sentenza di condanna in primo grado e per un tempo di 12 mesi in appello; qualora il giudizio superi i termini massimi così come sopra indicati per la sua definizione, il tempo di sospensione in essere fino a quel momento entrerà nuovamente nel calcolo dei termini per la prescrizione del fatto di reato.

Oltre all’abrogazione dell’art 161 bis c.p è prevista anche l’abrogazione dell’art 344 bis c.p.p., il quale dispone la causa di improcedibilità per il superamento dei termini massimi della durata del procedimento, individuati rispettivamente in due anni per l’appello e un anno per la Cassazione.

Il nuovo istituto dell’improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. è di fatto stato introdotto al fine di garantire la ragionevole durata del processo laddove, a causa della sospensione dei termini ex art 161 bis c.p., la prescrizione di fatto non avrebbe più operato.

È evidente che i nuovi lavori di riforma prospettano un’enorme modifica dell’assetto normativo attuale, il quale nonostante l’evidente riduzione dei tempi processuali e l’incremento dell’efficienza del sistema giudiziario sembra non aver accolto la benevolenza delle maggioranze parlamentari.

Punto centrale di tale riflessione, tuttavia, non vuole essere un’analisi tecnica di quelle che potrebbero essere le possibili e future modifiche all’istituto della prescrizione ma, piuttosto, la condivisione di possibili spunti di riflessione su quelli che potrebbero essere gli effetti che un nuovo intervento legislativo sul tema potrebbe avere sulla stabilità – già ormai precaria – del sistema processuale.

Come già evidenziato, infatti, in tale materia gli interventi legislativi sono stati molteplici e caotici, tant’è vero che, ad oggi, siamo dinanzi ad un quadro normativo e giurisprudenziale eterogeneo fonte di grande disorientamento per chi deve operare al suo interno, visto che le riforme Cirelli, Orlando, Bonafede e Cartabia si sono susseguite sulla carta ma i loro effetti sulla giustizia italiana non hanno di fatto inciso, visto che ogni riforma ha cambiato sia la ratio che l’impianto normativo della norma sulla prescrizione.

Tale scenario, tuttavia, risulta paradossale se si considera che l’istituto della prescrizione trova tendenzialmente la propria ratio nella necessità di garantire la certezza del diritto attraverso la promozione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto all’oblio, i quali sono principi fondamentali sia in ambito nazionale che europeo.

Certamente la riforma approvata in Commissione Giustizia sarà oggetto di discussione in Parlamento con possibilità di essere oggetto di emendamenti per una sua ulteriore correzione col fine di non entrare in contrasto con l’Europa in tema di durata e certezza del giusto processo.

Auspicabile quindi è che il focus della riforma sulla prescrizione sia quello di costruire un sistema giudiziario effettivamente efficiente e garantista, oltre alla promulgazione di una normativa forte e stabile nel tempo, la quale sia in grado di rispondere alle esigenze concrete del sistema giudiziario, della società e dei suoi cittadini che al momento risulta molto deficitario.

Come garantire il diritto alla difesa durante l'emergenza COVID19: il difficile equilibrio tra il "processo da remoto" e il principio del "giusto processo"

La situazione di emergenza determinata dal COVID19 ha comportato la necessità di un intervento su diversi fronti. Tra questi, uno degli ambiti che è stato oggetto di attenzione è quello del processo penale, per il quale sono state predisposte delle misure d’emergenza dal decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Difatti, davanti al rischio di una paralisi dell’attività processuale, il Governo ha provato ad ipotizzare eventuali strategie che permettessero una continua celebrazione delle udienze, nonostante il momento di pandemia.

Ebbene, seppur la finalità perseguita sia ragionevole, nei fatti le misure proposte per raggiungerla non sono apparse altrettanto ragionevoli e percorribili.

Con il Decreto “Cura Italia” dapprima era stata prevista, all’articolo 83, la sospensione delle attività giudiziarie per il settore penale fino al 15 aprile, poi prorogata all’11 maggio.

Al comma 12 di tale articolo 83 si prevedeva altresì che, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la celebrazione delle udienze penali non rinviabili (quali le udienze indifferibili, e le udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute o ove sono applicate misure di cautelari, di sicurezza e di prevenzione) avvenisse a porte chiuse ovvero, ove possibile, tramite videoconferenza (al fine di garantire la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate ovvero sottoposte a custodia cautelare).

Successivamente poi è intervenuta la conversione in legge del Decreto Cura Italia, L.  24 marzo 2020, n. 27, con la quale è stato aggiunto all’art. 83 il comma 12bis, che ha nei fatti ampliato la possibilità di svolgimento delle udienze penali da remoto prevedendo che “dal 9 marzo al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto”. Pertanto, sinteticamente, con tale previsione è stata estesa l’applicabilità delle modalità informatizzate alla celebrazione delle udienze penali ove non vi sono testimoni.

Tale disposizione, fin dalla sua emanazione, ha creato un forte subbuglio, perché dai più è stata avvertita l’evidente inconciliabilità del collegamento da remoto con lo svolgimento delle udienze penali.

È infatti noto a tutti che il processo penale, per le sue insite caratteristiche, non sia idoneo ad essere piegato alla logica delle videoconferenze; esso infatti si caratterizza per la sua oralità, immediatezza e per la pubblicità dell’udienza. A ciò va aggiunto il fatto che il dibattimento orale rappresenta, da sempre, luogo di formazione della prova.

Lo scenario aperto con tale legislazione di emergenza comporta dunque la rinuncia della tradizionale modalità di celebrazione dei processi penali nelle aule giudiziarie, dando spazio alle modalità informatiche, utilizzando programmi quali Skype for Business e Teams.

Proprio a causa del subbuglio creato da questa previsione il Governo ha prontamente fatto un passo indietro emanando, in data 30 aprile 2020, il Decreto Legge n. 28,  il quale ha ridimensionato la portata applicativa del processo da remoto prevedendo che, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 luglio, tali modalità informatiche non si applicano “salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”.

Con tale previsione dunque il Governo ha lasciato, per le udienze elencate in tale comma, alla volontà delle parti la scelta se adottare o meno la modalità da remoto.

Ebbene, il “passo indietro” fatto dal Governo sembra essere indice della comprensione dell’impossibilità di piegare il processo penale alle modalità informatiche.

La possibilità di svolgere le udienze penali da remoto presenta infatti innumerevoli criticità, a partire dal rischio di una spersonalizzazione del processo; con tale modalità i protagonisti dell’udienza perderebbero la capacità di incidere sulla percezione del giudice in merito ai fatti, e apparirebbe difficile garantire il pieno contraddittorio.

A ciò va aggiunto il fatto che tali modalità informatiche rischiano di comprimere enormemente il diritto di difesa e di porre nel dimenticatoio il principio del “giusto processo”, pregnante all’interno della Costituzione Italiana.

Un’ulteriore problematica derivante dalla celebrazione da remoto delle udienze penale è quella inerente alla possibile violazione della privacy; infatti, celebrando le udienze da remoto vi è il rischio che qualcuno proceda ad una loro registrazione.

Alla luce di quanto qui detto dunque, pur riconoscendo la straordinarietà e l’imprevedibilità della situazione che ha colpito il nostro paese, che richiede la messa in campo di strumenti e modalità nuove al fine di impedire lo “stallo” dell’attività giudiziaria, è evidente però che tale necessità non possa tradursi in una lesione del diritto di difesa e dei principi cardine del processo penale.

 

 

 

Riaprono i Tribunali. Fase 2: come riaprire senza ledere il diritto alla difesa

L’attuale situazione emergenziale, che investe il nostro Paese da circa due mesi, ha comportato una vera e propria sospensione dell’attività giudiziaria; sono stati infatti rinviati centinaia di processi, fatta eccezione per quelle udienze definite “indifferibili e urgenti”.

Sebbene la sospensione delle attività dei Tribunali sia prevista fino a domani, 11 maggio 2020, è bene comunque precisarsi che la situazione di “emergenza” è stata dichiarata in realtà dichiarata fino al 30 giugno 2020, pertanto saranno possibili ulteriori rinvii fin dopo tale data.

Nei fatti la “temporanea chiusura dei Tribunali” rischia di arrecare numerosi problemi. A destare particolari preoccupazioni sono, in particolare, i procedimenti riguardanti il “diritto di famiglia” (come separazioni, divorzi, ed in generale procedimenti relativi alla regolamentazione di tempi e modalità di collocamento dei figli).

Si tratta di tematiche che toccano da vicino la vita dei singoli; i procedimenti rientranti nell’ambito del diritto di famiglia non vanno infatti equiparati alle altre cause civilistiche (come ad esempio azioni relative a risarcimento danni). Essi infatti sono volti a dettare una regolamentazione in situazioni che risultano ormai essere intollerabili.

Le principali questioni che emergono nei procedimenti di separazione e divorzio, e alle quali il Giudice è chiamato a dare una disciplina sono gli aspetti economici e di gestione dei figli, oltre alla determinazione dell’assegnazione della casa familiare.

Alla luce della necessità di garantire un celere intervento in queste situazioni conflittuali il CNF, in data 20.04.2020, ha emanato una circolare ove inviata invita i tribunali ad adottare una serie di misure.

In linea generale in tale intervento il CNF consiglia di svolgere udienze “da remoto”, in modo da permettere, anche in questa situazione di emergenza, la trattazione e prosecuzione dei singoli procedimenti.

Nel concreto, le principali soluzioni avanzate concernono alla possibilità di svolgere una “trattazione scritta” per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali. Tale modalità ha chiaramente il vantaggio di rendere estremamente celere il procedimento; di contro, però, è chiaro che essa sia attuabile solo per quei procedimenti in cui le parti abbiano già raggiunto un accordo di massima in ordine alle principali questioni (quali assegnazione casa, gestione figli e aspetti economici).

Nel caso in cui si abbiano dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali (ove le parti non hanno invece raggiunto un accordo), il CNF consiglia comunque di procedere, ove possibile, con le udienze da remoto. È chiaro che tale modalità può risultare difficile da attuarsi in caso vi siano figli minori o sussistano gravi disaccordi e ostilità tra le parti (che inibiscono qualsiasi possibilità di comunicazione tra di loro).

Al fine di tutelare il diritto alla Privacy nella circolare del CNF si consiglia altresì di non effettuare il collegamento dalla propria abitazione personale, ma di preferire altri luoghi (come ad esempio lo studio del proprio legale).

Queste sono solo alcune delle direttive impartite dal CNF al fine di evitare di mettere in “stand-by” la giurisdizione familiare, che di per sé fatica a tollerare sospensioni.

L’attuale situazione emergenziale impone dunque di rinunciare temporaneamente alle ordinarie modalità dei procedimenti, che prevedono la presenza fisica delle parti, e utilizzare i numerosi strumenti che la tecnologia ci offre, nell’auspicio di tornare quanto prima alla normalità.

 

CODICE ROSSO E COVID19: “l’emergenza dentro l’emergenza”

In un Italia ormai in ginocchio, sia dal punto di vista sanitario che sul piano economico, a causa del Coronavirus, c’è un ulteriore pericolo che, silenziosamente, rischia di profilarsi: l’aumento degli episodi di violenza domestica. Spesso infatti è proprio tra le mura domestiche che la violenza esplode.

Ebbene, considerata la frequenza con cui tali episodi si realizzano, è chiaro che le misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo, che vietano l’uscita di casa, possono risultare intollerabili per tutte le donne che sono vittime di violenza.

Proprio per tale ragione, avvertendo il rischio di un “emergenza nell’emergenza”, Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 27 marzo, ha ribadito che, anche e soprattutto nel periodo emergenziale in corso, le forze dell’ordine continueranno ad assicurare quotidianamente tutti gli interventi necessari per le persone che subiscono violenza.  

La violenza domestica può assumere diverse forme, ricomprendendo, oltre alla violenza fisica e sessuale, anche la violenza psicologica (integrata ad esempio da insulti, denigrazione, manie di controllo, stalking e mobbing familiare) o economica (che si realizza qualora il coniuge impedisca al partner di realizzarsi lavorativamente o non le dia denaro).

Considerata dunque la gravità di tali condotte è stato introdotto, dalla L. 69/2019, C.d. Codice Rosso, una “corsia preferenziale” per porre fine, nel minor tempo possibile, alla condotta pregiudizievole. Difatti, nel caso pervenga una notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica la Polizia Giudiziaria ne riferisce immediatamente al Pubblico Ministero; quest’ultimo, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato il reato.

È chiaro dunque che la volontà del legislatore sia quella di intervenire nel più breve tempo possibile in caso di maltrattamenti domestici.

Ma, se ciò non bastasse, per assicurare alle vittime una tutela tempestiva ed efficace, il legislatore ha predisposto la possibilità per il Giudice di adottare, in via cautelare, nelle more del procedimento penale, l’ordine di allontanamento dalla casa familiare (previsto dall’art. 282bis CPP). Con tale provvedimento il Giudice prescrive di “lasciare immediatamente la casa familiare”,ma può altresì imporre l’ordine di non avvicinarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa(come il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia d’origine) e ordinare il pagamento di un assegno periodicoin favore di quelli che erano i suoi conviventi.

In aggiunta all’ordine di allontanamento disposto dal Giudice, l’articolo 384bis CPP prevede, in casi particolarmente gravi, che la misura di allontanamento dalla casa familiare possa essere adottata, in via urgente, anche dalla Polizia Giudiziaria,previa autorizzazione del Pubblico Ministero. Ciò potrà avvenire solo qualora l’aggressore sia colto in fragranza di reato o vi siano fondati motivi che tali condotte criminose possano essere reiterate.

Il mancato rispetto degli ordini di allontanamento costituisce reato (ai sensi dell’art. 387bis CPP), per il quale è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quindi, colui che viola l’ordine di allontanamento rischia, non solo di veder aumentata la misura cautelare, ma anche l’avvio di un ulteriore procedimento penale a suo carico.

Per quanto attiene infine alla pena prevista per il reato di maltrattamenti in famiglia, essa consiste nella reclusione da 3 a 7 anni (aumentata in presenza di aggravanti).

Durante questa pandemia, anche a Tribunali chiusi, i procedimenti “Codice Rosso” sono stati trattati a distanza, con udienza in streaming; è infatti evidente che sia necessario garantire una massima attenzione per le vittime di dette condotte violente dentro le mura domestiche, la cui tutela non può essere posta in stand-by.

Restano altresì attivi i centri antiviolenzaed è sempre possibile inviare richieste di aiuto immediato contattando il numero 15220 inviando una segnalazione tramite l’APP YOUPOL.