VIOLENZA DI GENERE, riflessioni sullo stato dell’arte e gli obiettivi per il futuro

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 attraverso la risoluzione 54/134; tale data non è casuale, ma coincide con un brutale assassinio avvenuto nel 1960 in Repubblica Dominicana ai danni di tre sorelle, torturate ed uccise poiché considerate rivoluzionarie.

Quest’anno nel nostro Paese tale ricorrenza è stata particolarmente sentita, in conseguenza dei più recenti fatti di cronaca che, oltre ad aver scosso la coscienza pubblica, hanno fomentato quella che era, in realtà, una consapevolezza già comunemente raggiunta: la violenza di genere non è un fatto privato ma rappresenta, piuttosto, una vera e propria emergenza collettiva.

In Italia la legislazione interna è articolata e nel tempo ha subito modifiche, tutte volte a garantire una sempre maggior tutela alle donne vittime di violenza, con conseguente inasprimento delle pene.

Il primo intervento Legislativo mediante cui è stato fatto un primo - seppur timido - passo avanti in tema di violenza di genere è rappresentato dalla Legge n. 442 del 1981, tramite cui sono stati finalmente abrogati gli articoli 544 e 587 del Codice Penale che disciplinavano, rispettivamente, il c.d. “matrimonio riparatore”  - norma che prevedeva l’estinzione del reato di stupro laddove il colpevole avesse contratto matrimonio con la vittima - ed il “delitto d’onore”, che garantiva una diminuzione di pena in favore di colui che avesse ucciso la coniuge, la figlia o la sorella in “stato d’ira” a causa della scoperta di una “illegittima relazione carnale”.

Successivamente a tale primo intervento normativo si sono poi susseguite una serie di Leggi, tutte volte ad arginare la problematica della violenza di genere (la quale veniva, con il passare del tempo, sempre più avvertita come una vera e propria piaga sociale); senza la pretesa di essere esaustivi ma al solo fine di fornire un quadro generale dello "stato dell’arte”, si citano:

Con tale intervento normativo è stata altresì riconosciuta la rilevanza penale del rapporto affettivo (attuale o pregresso) esistente tra vittima ed aggressore.

È stato poi previsto un ulteriore inasprimento delle pene, nonché una disciplina specifica per il reato di sfregio permanente del viso.

Dal breve excursus storico qui riportato si evince come la comprensione dell’entità del problema rappresentato dalla violenza di genere sia andata via via aumentando; le ultime Riforme, in particolare, si concentrano sull’aspetto “tempo”, con lo specifico obiettivo di garantire un intervento immediato, assicurando così una tutela immediata alle vittime (al fine di scongiurare che tali episodi possano condurre a tragici epiloghi).

Il quadro normativo sinteticamente esposto fa emergere come la disciplina approntata dal Legislatore si connoti con l’essere – almeno dal punto di vista astratto – particolarmente efficace e tempestiva; ma se questo è lo stato dell’arte, la domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai, nonostante la pregevole normativa vigente, il femminicidio continua a rappresentare un problema così innervato nel nostro Paese?

In tutto ciò, a parere di chi scrive il dato innegabilmente chiaro è che, seppur sono sicuramente apprezzabili gli strumenti introdotti dal Legislatore al fine di arginare il problema, qualsivoglia congegno normativo rischia di rappresentare soltanto un’arma spuntata se non accompagnata da una vera svolta sul piano culturale.

La speranza, anche in vista del nuovo anno appena iniziato, è che la disciplina normativa qui sinteticamente richiamata sia accompagnata da un vero e proprio mutamento sociale, essendo necessaria una risposta non solo giudiziaria, ma anche, e forse soprattutto, culturale, psicologica e educativa.

Per questo motivo l’educazione scolastica dovrebbe operare al fine di garantire una concreta sensibilizzazione degli adolescenti rispetto alla problematica della violenza di genere, affinché gli stessi intrattengano fin da subito rapporti sani ed ispirati al reciproco rispetto tra i sessi; solo mediante un’educazione di tal tipo sarà infatti possibile crescere delle generazioni più mature e consapevoli che non necessiteranno di leggi ancor più restrittive volte ad evitare il compimento di atti rientranti nella violenza di genere.

La strada da fare è ancora in salita, ma la speranza è che le più recenti reazioni avverso il fenomeno dei femminicidi – concretizzatesi anche in vere e proprie manifestazioni celebratesi in numerose piazze d’Italia – siano un chiaro segnale del mutamento sociale che il nostro Paese si appresta a compiere.

L’ASSEGNO UNICO: misura democratica o scelta di uno stato “pilato”

Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega 46 del 2021 conferita dal Governo introducendo l’AUU (Assegno Unico e Universale) nel nostro ordinamento.

Lo strumento appena citato si pone in sostituzione di una molteplicità' di sussidi sui quali era imperniato il sistema previgente; nello specifico due principali, costituiti dalle detrazioni fiscali per figli a carico e, solo nel caso dei lavoratori dipendenti, dagli ANF, Assegni per il Nucleo Familiare. A queste due forme di sostegno prevalenti si aggiungevano poi una serie di trattamenti minori destinati a platee più ristrette (ad esempio, l’assegno dei Comuni per le famiglie con 3 e più figli minori e ISEE molto bassi, inferiori a 9.000,00 euro) o di natura temporanea, come quelli connessi con l’evento nascita di un figlio quali l’assegno di natalità (durata 12 mesi) e il premio alla nascita (800,00 euro).

E' evidente come il sopra descritto sistema fosse inficiato da una palese iniquità, essendo gli Assegni per il Nucleo Familiare previsti solo per i lavoratori dipendenti.

Come anticipato, l’insieme di questi strumenti vengono completamente sostituiti dall’attuale Assegno Unico e Universale con l’intento di eliminare ogni iniquità caratterizzata da un sistema fondato su forme di sostegno connesse a determinati inquadramenti lavorativi che mostrava tutta la propria inadeguatezza, alla luce del continuo mutamento del mercato del lavoro, in favore di più  forme di collaborazione diverse dal lavoro subordinato.

I principi fondanti la riforma oggetto di analisi sono essenzialmente tre, l’eliminazione della frammentazione degli aiuti con un unico strumento universale; il riconoscimento di un beneficio per l’unanimità di figli a carico su base universalistica, non più subordinato a condizioni lavorative dei genitori o alla loro situazione reddittuale e la modulazione degli importi sulla base della condizione economica non del singolo genitore richiedente ma del complessivo nucleo familiare.

La ratio, pertanto, della novella é quella di semplificare e razionalizzare gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità.

L’istanza per l’assegnazione può essere presentata da coloro che sono in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ex art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021 indipendentemente dalla categoria lavorativa cui appartiene il richiedente. Esso spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE) fino al compimento del ventunesimo anno di età.

La vera riforma, in realtà, si sostanzia nel fatto che precedentemente, in difetto di un accordo tra le parti tale sostegno spettava al genitore collocatario, ovvero quello che avrebbe sostenuto in via prevalente il mantenimento in forma diretta della prole; cosicché se il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori in via condivisa ma con collocazione prevalente presso la madre a quest’ultima spettava l’assegno di mantenimento.

Diversamente l’AUU va ripartito tra i due genitori e ciò si giustifica nel fatto che tale strumento non é stato congeniato per sostenere quest’ultimi ma costituisce una spettanza dei figli e ciò trova conferma nella circostanza per cui compiuta la maggiore età essi possano richiedere autonomamente il pagamento.

Ne discende che in caso di separazione, divorzio o affidamento condiviso di due genitori non conviventi l’assegno sarà ripartito in pari misura tra i due genitori (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021); mentre nel caso di affidamento esclusivo l’assegno spetterà solo al genitore affidatario.

Muta quindi la regolamentazione in via sussidiaria, ovvero in tutti quei casi in cui non vi sia accordo tra i genitori, dove prima la soluzione di default era quella di attribuire tali sostegni al genitore collocatario, oggi la legge offre una soluzione più equidistante spartendo il vantaggio in via paritaria per entrambi i genitori, ma questa riforma ha generato già un aumento dei contenziosi tra gli ex coniugi o ex conviventi.

E' possibile che tale scelta si ponga nel solco della Giurisprudenza che, anche se in modo ancora timido, sembra voler abbandonare l’indirizzo della maternal preference a vantaggio di una parificazione dei ruoli genitoriali o forse, semplicemente, tale intervento é espressione del nuovo atteggiamento più  distaccato dello Stato nei confronti dell’ambito familiare. Si ampliano, infatti, i margini dell’autonoma concertazione tra privati, i quali potranno delineare in modo più puntuale come spartire tale contributo in base alle peculiari circostanze del loro caso.

Le parti, infatti, possono concordare per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.

Pertanto, non v’é dubbio che lo strumento così delineato risponda, in via astratta, maggiormente a criteri di equità, ma se la norma deve essere strumento di governo dell’incertezza, é evidente che la riforma in oggetto, mostra una delega al privato contribuendo ad aumentare l’oggetto di contenzioso piuttosto che ridurlo.

Difficilmente lo Stato già abbondantemente indebitato riuscirà a sostenere questa dispendiosa riforma.

Avv. Stefano Grolla

(articolo disponibile al seguente link: https://quifinanza-it.cdn.ampproject.org/c/s/quifinanza.it/info-utili/negoziazione-assistita-familiare-una-svolta-epocale-o-una-riforma-senza-successo/640220/amp/) 

ASSEGNO DIVORZILE, revocabile nel caso in cui il beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo compagno

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica dell’assegno divorzile e del suo destino nel caso in cui uno dei due ex coniugi avvii una nuova relazione stabile.  

Prima di analizzare l’ordinanza emessa dalla Cassazione è opportuno svolgere alcune doverose precisazioni in tema di assegno divorzile, previsto dall’art. 5, comma VI, L. 898/1970. 

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in presenza di determinate condizioni, può disporre l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell’altro, un assegno, qualora quest’ultimo non disponga dei mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive. 

L’assegno divorzile viene attribuito in base ad un profilo assistenziale ed ai contributi dati dall’ex coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. 

L’art. 9 della Legge 898/1970 prevede che tale assegno possa essere soggetto a revisione “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (come previsto dall’articolo 9, comma 1, della Legge 898 del 1970).

La norma parla dunque di giustificati motivi sopravvenuti, intendendo con tale espressione gli eventuali fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si chiede la revisione.    

Fatta tale premessa, con una recente pronuncia, emessa in data 16 ottobre 2020, la Cassazione ha affermato che è revocabile l’assegno di divorzio qualora l’ex coniuge beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo partner, pur senza convivere con quest’ultimo (Ordinanza n. 28778/2020). 

Prima dell’intervento di tale pronuncia la Giurisprudenza era unanime nel ritenere che potesse comportare la revoca dell’assegno divorzile solo la convivenza more uxorio (la cosiddetta “famiglia di fatto”) tra l’ex coniuge beneficiario ed il nuovo partner. Con l’Ordinanza n. 28778 la Cassazione ha invece innovato il precedente orientamento, affermando che perché si abbia la revoca dell’assegno è sufficiente l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con un nuovo compagno, “pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.

Alla luce del recente arresto Giurisprudenziale emerge dunque che ciò che rileva non è la coabitazione, che rappresenta comunque un indice importante della costituzione di un nuovo nucleo familiare, ma l’esistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo partner. Tale nuova relazione affettiva può essere dimostrata, dall’ex coniuge obbligato a versare l’assegno divorzile, anche segnalando le abitudini di vita della nuova coppia, che magari si presenta come tale alla collettività, adottando gli stili tipici di una famiglia di fatto (ad esempio mangiando insieme, dormendo insieme o serbandosi reciproca fedeltà).

É comunque opportuno precisarsi che, affinché si abbia la revoca dell’assegno divorzile, non è sufficiente il mero pernotto con il nuovo partner ma, piuttosto, sarà necessario fornire la prova che la nuova relazione abbia comportato l’incremento delle risorse economiche dell’ex coniuge, facendo venire meno i presupposti sottesi l’assegno, in primis l’autosufficienza economica. 

Volendo ora commentare brevemente la pronuncia della Corte di Cassazione, è evidente che essa è volta ad andare a colpire quelle “forme di convivenza mascherata”, a cui spesso l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile ricorreva al fine di non vedere intaccato il diritto alla corresponsione di tale somma. In virtù del nuovo orientamento, pertanto, tale “escamotage” non sarà più percorribile. 

Ad ogni buon conto, ciò che emerge in maniera incontrovertibile da tale pronuncia è che sempre più la Giurisprudenza, oggi, concepisce il matrimonio non più come una “situazione cristallizzata” ma, piuttosto, come un atto di libertà e di autoresponsabilità, un luogo di affetti e di comunione di vita, e in quanto tale suscettibile di essere sciolto. 

COVID19: L’emergenza mi giustifica a ridurre, o non versare, l’assegno di mantenimento/divorzile e le spese straordinarie al mio ex?

È ormai chiaro a tutti che la situazione di crisi che sta attraversando l’Italia, a causa della diffusione del Coronavirus, non sia solamente sanitaria ma, inevitabilmente, anche economica.

Sono infatti molti gli imprenditori, così come le famiglie, che faticano a far fronte a quelle che sono le ordinarie spese che sono chiamati a sostenere.

La situazione risulta poi essere particolarmente complicata per i separati e divorziati che, mensilmente, devono corrispondere all’ex l’assegno di mantenimento (o di divorzio) o le spese di mantenimento e straordinarie per i figli.

Per questi ultimi l’interrogativo è quindi il seguente: l’attuale situazione emergenziale può giustificare il mancato versamento tali somme?

La risposta a questo quesito è NO. Il Decreto-legge Cura Italia infatti, che è intervenuto prevendo degli aiuti economici per le famiglie (quali congedi retribuiti e “voucher baby sitter”), non prevede la sospensione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, divorzile e delle spese straordinarie.

Al contrario, considerate le difficoltà generali del momento, non provvedere al pagamento di tali somme può arrecare un pregiudizio molto grave ai figli o all’ex. Pertanto, nessuno è esonerato dal loro versamento!

Appurato dunque che la situazione emergenziale non consente di venir meno al rispetto degli obblighi economici di assistenza familiare, è quindi importante sottolineare che, il mancato versamento di tali somme ha rilevanti conseguenze giudiziarie:

  1. DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO: colui che omette il pagamento dell’assegno di mantenimento/divorzile o delle spese straordinarie rischia di essere assoggettato ad un’azione giudiziaria. L’ex potrà infatti rivolgersi all’avvocato, che si attiverà al fine di recuperare i crediti o con la notifica di un atto di precetto (per l’assegno di mantenimento/ divorzile) o presentando un ricorso per decreto ingiuntivo (volto al recupero delle spese straordinarie). In entrambi i casi, se non si pagano spontaneamente tali somme, si subirà un’azione esecutiva.
  2. DAL PUNTO DI VISTA PENALISTICO: colui che non adempie agli obblighi economici in favore dei figli o dell’ex, previsti dal provvedimento giudiziale, integra il reato previsto all’articolo 570bis CP (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Tale reato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

È evidente quindi che le difficoltà economiche attuali non legittimano in alcun modo i genitori a venir meno ai loro obblighi economici; anzi, al contrario, in questo momento, anche i separati o divorziati, sono chiamati ad aiutarsi per far fronte all’attuale situazione, almeno per rispondere alle esigenze dei figli.

Tutt’al più, nel caso in cui un soggetto, a causa delle conseguenze economiche determinate dal COVID19, veda il suo reddito futuro diminuire notevolmente, potrà presentare ricorso, avanti al Tribunale, al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

È questa l’occasione per tutti i genitori di mettere in atto rapporti civili, dettati dal buon senso, nell’interesse preminente dei figli.

La regola generale è quindi il dialogo, al fine di comunicare reciprocamente le proprie difficoltà economiche e cercare così di trovare un accordo che contemperi sia lo stato di necessità del genitore che ha l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, sia la necessità dell’altro genitore al ricevere il sostentamento economico vitale (assegno di mantenimento/divorzile) contenuto e quantificato nel provvedimento giudiziale.

Essere genitori ai tempi del Covid19: Posso andare a prendere i figli collocati dal mio ex?

Le disposizioni del nuovo DPCM 9 marzo 2020 hanno sancito per tutti i cittadini la possibilità di fare dei spostamenti territoriali solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di stretta necessità.

Ma allora, per  i genitori che non stanno più insieme è possibile andare a trovare/prendere i figli collocati presso l’altro genitore??

Questo è uno dei principali interrogativi che tutte le coppie separate / divorziate si pongono in questo periodo. Qual è la risposta giusta.

Le istanze sul punto sono state molteplici e la risposta interpretativa è abbastanza chiara: il genitore non collocatario può spostarsi per far visita al figlio o per portarlo presso la propria abitazione, così come il genitore collocatario può portare e andare a riprendere la prole dall’altro genitore!!

Rimane naturalmente un monito generale: il buon senso!!

Deve essere chiaro a tutti che tali spostamenti devono essere effettuati nel rispetto delle norme di contenimento e igiene: no a spostamenti con servizi pubblici, no ad assembramenti, no a mettere i minori in situazioni di pericolo per la loro salute.

Quindi il diritto di visita della prole per le coppie che non stanno più insieme deve rispettare le precedenti statuizioni dei Tribunali sul collocamento degli stessi, ma naturalmente nel segno del buon senso.

È questa l’occasione per tutti i genitori di mettere in atto rapporti civili, dettati dal buon senso, nell’interesse preminente dei figli alla bigenitorialità.