IL TESTAMENTO durante la Pandemia Covid-19

L’attuale situazione emergenziale, che investe l’intero paese, presenta dei connotati talmente straordinari e fuori dal comune che, necessita, per essere affrontata, di strumenti differenti rispetto a quelli ordinari.

Anche per quanto attiene la tutela dei diritti, in questa situazione di emergenza sanitaria, le risposte che l’Ordinamento offre sono ulteriori rispetto a quelle consuete.

Vorremo approfondire un Istituto del nostro codice civile poco utilizzato, che sembrava anacronistico e desueto a causa della scarsissima prassi applicativa, ma che, in questo particolare momento storico, sembra trovare un ottimo campo di applicazione: “Il testamento in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni”, disciplinato dall’art. 609 c.c.

Come anticipato si tratta di una disposizione che nel passato ha trovato rara applicazione, proprio perché essa presuppone, per la sua operatività, la presenza di condizioni straordinarie (come è, del resto, la Pandemia).

Certamente l’art.609 cc dimostra lungimiranza in chi l’ha formulato, forse anche alla luce dell’esperienza di altre pandemie che si erano sviluppate nel tempo. È ormai chiaro a tutti che, nonostante la società in cui viviamo risulti essere evoluta tecnicamente e scientificamente, anche noi non siamo immuni dal rischio Pandemia.

Prima di analizzare la disposizione codicistica richiamata è però opportuno inquadrare bene l’istituto del testamento considerato che, in questo periodo di grave crisi sanitaria, sembra essere tornato particolarmente in voga.

Il testamento viene definito dal codice come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Trattandosi di una dichiarazione di ultima volontà, l’Ordinamento giuridico prevede delle forme solenni e rigorose per la sua redazione. Le forme di testamento sono le seguenti:

Ciò che connota la disciplina del testamento, a prescindere dalla modalità scelta per la sua redazione, è il suo rigido formalismo. Tale caratteristica giova certamente ad assicurare una certa serietà per chi fa l’atto, e offre maggiori tutele a chi lo deve applicare, evitando possibili future controversie.

Come si è detto, esistono però delle situazioni in cui l’attuazione di tutte le formalità previste per il testamento ordinario può risultare difficoltosa e non attuabile.

Proprio per tale ragione, oltre alle forme ordinarie di testamento sopra elencate, il Codice Civile prevede la possibilità, in situazioni straordinarie, di redazione di testamenti speciali.

Pertanto, ferma la vigenza dell’articolo 142 della Legge Notarile, che sancisce la punibilità del notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose, l’art 609 del codice civile, dalla rubrica “Malattia contagiose, calamità pubbliche ed infortuni” prevede che “quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro del culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.”

Vediamo dunque, per punti, quali sono le caratteristiche salienti di questa tipologia di testamento:

  1. AMBITO APPLICATIVO: la sussistenza di una situazione di emergenza (consistente in malattia, pubblica calamità o infortunio).In particolare, per quanto attiene il concetto di malattia, essa rileva purché “sia reputata contagiosa”. (epidemia-pandemia). Fatta tale precisazione, è ragionevole ipotizzare che, alla luce del tenore dei DPCM che si sono susseguiti e della dichiarazione dell’OMS del 11 marzo 2020, che ha dichiarato lo stato di pandemia, il Covid-19 sia oggi qualificabile come “malattia reputata contagiosa”; pertanto, la norma risulta essere astrattamente applicabile.
  2. SOGGETTI CHIAMATI A RICEVERLO: Un’ulteriore caratteristica che connota tale testamento speciale è il fatto che la norma prevede un’elencazione di soggetti idonei a riceverlo: oltre al notaio, infatti, il testamento può essere ricevuto dal Giudice di Pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un Ministro del culto (non necessariamente cattolico)
  3. FORMA: Il testamento speciale si caratterizza inoltre per prevedere delle formalità differenti rispetto al testamento ordinario (specialmente per quello redatto da notaio).Esso richiede la presenza di 2 testimoni i quali possono anche essere minorenni (purché abbiano almeno compiuto i 16 anni). 
  4. EFFICACIA TEMPORALE: A caratterizzare ancora tale testamento speciale è il fatto che esso ha una durata temporale limitata: infatti, dopo tre mesi dal ritorno alla situazione di normalità, il testamento speciale perde di efficacia (come previsto dall’articolo 610 CC).

Quindi, si aprono due possibilità:

  1. se nel corso dei tre mesi il testatore muore, il soggetto che ha ricevuto il testamento speciale (ossia il notaio, o il Giudice di pace, o il Sindaco o il ministro di culto) deve recarsi all’archivio notarile e pubblicarlo.
  2. se dopo 3 mesi dal rientro dell’emergenza il testatore è ancora vita, tale suo testamento speciale perde di efficacia ed egli, se vuole ancora disporre dei propri beni successivamente al momento morte, dovrà redigere un testamento secondo le forme ordinarie.

 

Ebbene, ad oggi ancora non è chiara quale sarà la portata applicativa ed interpretativa di tale disposizione, non avendo altri precedenti a cui affidarsi, ma un dato emerge in maniera incontrovertibile: la situazione di emergenza è talmente straordinaria e fuori dal comune che necessita, per essere affrontata, di strumenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Certamente, anche in questa situazione di emergenza, l’attività dei Notai resta comunque garantita (trattandosi di pubblici ufficiali). Pertanto, ferma l’operatività delle norme ordinarie, sembra questo il momento in cui può trovare applicazione una norma che fino a poco tempo fa ci sembrava assolutamente inutile e superflua, in quanto legata a circostanze lungamente lontane dall’immaginario comune, ma che oggi appare, tristemente, più attuale che mai.

 

 

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE AL TEMPO DEL "CORONAVIRUS" Il dilemma: posso non pagare il canone d'affitto?

Quasi tutti i proprietari di immobili che hanno dato in locazione immobili ad uso commerciale e/o  o ad uso abitativo sono alle prese con il problema del canone che gli inquilini non corrispondono adducendo la grave crisi scaturita dall’emergenza sanitaria del covid-19.

In molti si sono chiesti quali siano le sorti dei suddetti contratti.

A creare una certa confusione è una disposizione contenuta nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e nello specifico l’art 91 a rigore del quale “il rispetto delle misure di contenimento” “è  sempre  valutata  ai  fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e 1223 c.c., della responsabilità del  debitore,  anche  relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Si tratta di una norma che alcuni inquilini e/o conduttori tentano di addurre quale giustificazione per una sospensione, de plano, dai pagamenti dei canoni di locazione.

Tuttavia tale interpretazione non pare condivisibile ed, invero, la lettera della norma sopra citata non dispone alcuna deroga all’obbligo di corretto pagamento nei termini convenuti sancito dall’art. 1587 c.c., che resta fermo principio del rapporto contrattuale.

La normativa è chiara: il canone deve sempre essere pagato dal conduttore, ad eccezione del caso in cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile, cioè quando il conduttore manca di averne la disponibilità e non può godere dello stesso per esercitare la propria attività.

Diversa è l’ipotesi di una temporanea sospensione dell’attività commerciale in sé, circostanza, peraltro, non imputabile al locatore, dal quale non proviene in alcun modo un impedimento all’utilizzo del mobile locato, che nei fatti resta nella piena disponibilità del conduttore.

Errata, a nostro parere, pare anche l’interpretazione a rigore della quale la temporanea chiusura di alcuni esercizi commerciali comporterebbe il venir meno della causa del contratto di locazione.

Tale causa non si identifica nello specifico uso che ne fa il conduttore, ovvero nell’attività commerciale in esso esercitata, ma semplicemente nel godimento in generale dell’immobile che non viene in alcun modo interrotto.

Anche l’idoneità dell’uso pattuito ex art. 1256 c.c. non viene meno, poiché la stessa si ricollega solo all’impossibilità della prestazione dipendente dal bene (come avviene nel caso di inagibilità per terremoto o per rovina dell’edificio, lavori del condominio, etc.), mentre nel caso che ci occupa l’impossibilità attiene all’utilizzo commerciale del bene, e non al bene in se stesso.

Inoltre l’ordine di chiusura delle attività commerciali rappresenta un evento temporaneo che non incide sulla correttezza del vincolo contrattuale nè sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all'uso che ne è consentito ai sensi del contratto.

In sostanza allo stato la risposta più plausibile al quesito postoci in un interpretazione letterale del DL è che gli inquilini dovranno pagare l’affitto in ogni caso.

Si precisa inoltre, che l’attuale emergenza non dovrebbe essere strumentalizzata con finalità pretestuose, ciò anche in ragione del fatto che tutti noi siamo chiamati ad un grande senso civico e di responsabilità; il rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni può scatenare un effetto domino che inciderà gravemente sul nostro tessuto economico.

Tuttavia il consiglio che ci sentiamo di poter dare a chi realmente si trova in difficoltà nel versare regolarmente il canone di locazione è quello di concertare delle dilazioni e dei piani di rientro con il vostri locatari, ponendo in essere trattative sempre ispirate ai principi della correttezza e della buona fede.

Quanto sopra argomentato vale a Tribunali chiusi, sicuramente con la ripresa dell’attività Giudiziaria sicuramente di incardineranno molti contenziosi sul punto e come sempre l’interpretazione passerà nelle mani dei Giudici e di fatto verrà creata Giurisprudenza di merito in materia locatizia.