Autovelox e Codice della Strada

Ecco l'intervento ed i chiarimenti forniti dall'Avvocato Stefano Grolla, intervistato nel programma "Cittadini in Corso" trasmesso da Cusano News 7. 

La trasmissione condotta e curata da Francesco Fratta dà l’opportunità

di un confronto aperto a diversi livelli, anche nella lettura di dati affidabili e comparativi per aiutare, soprattutto i giovani, a leggere criticamente i problemi civici.

 

NOVITA’ IN TEMA DI CODICE DELLA STRADA: MA SIAMO DAVVERO PRONTI AL CAMBIAMENTO?

Uno dei temi di maggiore attualità degli ultimi tempi riguarda la proposta di modifica del Codice della Strada: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, finalizzato ad arrestare il numero di sinistri ed incidenti – spesso mortali – che quotidianamente si verificano nelle nostre strade.

Le novità proposte – che saranno ora sottoposte all’iter Parlamentare -  riguardano svariati aspetti, come il rafforzamento delle sanzioni, la prevenzione, l’educazione stradale ma anche ZTL, gli autovelox e segnaletica stradale.

Il disegno di legge approvato riserva poi una particolare attenzione alla tematica della guida in stato di ebbrezza; la disciplina è infatti ispirata alla cosiddetta “tolleranza zero”, con l’inasprimento delle pene per i conducenti fermati in stato di alterazione alcolica.

Regole ancora più rigide sono previste poi per i “soggetti recidivi”: il disegno di legge prevede infatti l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Se da un lato l’intento del Governo sembra essere apprezzabile – poiché finalizzato a garantire una maggior sicurezza stradale, prevenendo così le innumerevoli stragi che, specie negli ultimi tempi, sono ormai all’ordine del giorno - allo stesso tempo, la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma gli strumenti attualmente in possesso delle Forze di Polizia (e quindi etilometri, autovelox) saranno idonei a garantire la funzionalità del rigido sistema così introdotto?

I maggiori dubbi sorgono, indubbiamente, con riferimento agli etilometri: sono infatti sempre più numerose le pronunce che hanno evidenziato l’inesattezza dei risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo di tali apparecchi.

Sulla base di vizi di natura formale si è dunque giunti alla pronuncia di molteplici sentenze di assoluzione, proprio a causa del fatto che, molto spesso, gli etilometri utilizzati non hanno permesso di superare la soglia della “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio”necessaria per affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Esiste infatti una vera e propria check list che i citati strumenti devono rispettare affinché i risultati ottenuti mediante il loro utilizzo possano essere posti a fondamento di una pronuncia di condanna; in particolare:

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, di particolare interesse è la vicenda che ha riguardato molti alcol – test, appartenenti alla tipologia “DRAGER MKIII 7110”: in recenti sentenze è infatti emerso come molti dei citati esemplari presentino un difetto formale di omologazione, che esclude l’affidabilità degli esiti ottenuti mediante il loro utilizzo; pertanto, sulla scorta di un errore in ordine al soggetto che ha richiesto l’omologazione dello strumento, sono state pronunciate molteplici pronunce di assoluzione.

Non può infatti essere trascurato il fatto che l’onere di dimostrare la regolare funzionalità dell’etilometro oggi ricade sull’accusa (che deve dunque provare la regolarità e l’adempimento di tutti i requisiti formali necessari ai fini della sua attendibilità); solo in caso di perfetto rispetto dei requisiti formali succitati, quindi, il risultato ottenuto mediante l’utilizzo dello strumento potrà essere considerato affidabile.

Alla luce del quadro così descritto, se dunque da un lato il disegno di legge relativo alla modifica della disciplina del codice della strada persegue una finalità condivisibile, è chiaro che – a garanzia del principio della presunzione di innocenza – è necessario che tale intervento normativo (ora al vaglio del Parlamento) sia accompagnato da un contestuale miglioramento, regolarizzazione ed evoluzione degli strumenti ordinariamente utilizzati per verificare le eventuali infrazioni contestate.

Avvocato Stefano Grolla

Coronavirus e proroghe: miniguida per gli automobilisti

Il Governo, dopo aver stabilito le misure per contrastare le diffusione del Coronavirus,  ha approvato  il decreto n.18 del 17.03.2020  denominato “Cura Italia” che racchiude una serie di misure economiche e fiscali per gestire questo complicatissimo periodo di emergenza.

Fra i punti di tale decreto vi è, in particolare, l’ intervento atto a prorogare la validità delle patenti e degli altri documenti di guida.  Il 24 marzo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno intervenire emanando  la circolare prot. 9487, con la quale  ha fornito i dettagli operativi per rendere applicabile le norme del decreto.

A tal proposito, seguono una serie di tabelle che riepilogano in modo chiaro tutte le proroghe delle  scadenze, così come ben precisato dalla circolare ministeriale  sopra indicata:

Conducenti (circolare DG MOT prot. 9487 del 24.03.2020)

Formalità/ Documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo
Richiesta patente di guida per esame 30.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20 art. 103/3°  D.D. 50 del 10.03.2020
Autorizzazione art. 122 C.d.S. (foglio rosa) 01.02.2020+30.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20 art. 103/3°  D.D. 50 del 10.03.2020
Patente di guida 31.01.2020+30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art.104
Carta di qualificazione del conducente (CQC) 23.02.2020+29.06.2020 30.06.2020 D.L. 18/2020 art.103/3°

D.M. 10.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n. 77)

Certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) 23.02.2020+29.06.2020 30.06.2020 D.L.18/2020 art.103/3°

D.M. 10.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n.77)

Certificato di abilitazione professionale (CAP) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Permesso provvisorio di guida ex art. 59 L. 120/2010 (permesso CML) 31.01.2020+15.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20202-art.103/3°

D.M. 11.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n. 77)

Attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. (guida autotreni/autoarticolati over 65) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Patenti CE- compimento 65 anni 01.02.2020+14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/20-art.103/2°
Attestato ex art.115/2°/b) C.d.s. (guida autobus/autosnodati over 60) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Patenti D1-D1E-D-DE- compimento 60 anni 01.02.2020+14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Certificati medici ex art. 119 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Attestati corsi qualificazione iniziale direttiva 2003/59/CE (CQC) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Termini ex art. 128 C.d.S. (revisione patente e revisione CQC) Sospesi 23.02.2020 +15.04.2020   

 

D.L. 18/2020-art.103/1°
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020 + 15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020 art.103/2°

 

Nautica:

Formalità documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo
Patente nautica 31.01.2020+30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art.104
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°

 

Veicoli (circolare DTTNAGP prot. 1735 del 23.03.2020)

Formalità documento Scadenza contratto Nuova scadenza Rif. normativo
Revisione ex art.80 C.d.S. 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Revisione ex art.80 C.d.S. già ripetere (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate) 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Certificato di approvazione per il trasporto di merci pericolose (barrato rosa) 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Sostituzione serbatoi GPL 31.01.2020+31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Estratto carta di circolazione art. 92 C.d.S 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Ricevuta ex art.7 L.264/1991 (ricevuta studi consulenza automobilistica) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Fogli di via art.99 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Carte di circolazione e targhe EE 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Autorizzazione per la circolazione di prova 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Veicoli alimentati a metano (CNG) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Verifiche periodiche veicoli ATP 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Carte di circolazione provvisoria art.95 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazione e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°

 

Come si può bene notare dalla prima  tabella, il decreto denominato “Cura Italia”, all’art. 104, proroga la validità delle patenti. Tale articolo al comma 1 precisa che : “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”.

In altre parole, la validità di tutti i documenti di riconoscimento e di identità, compresa la patente di guida, slitta al 31 agosto 2020. È quindi questa la data da tenere in considerazione per il rinnovo del documento di guida.

È però importante ricordarsi che  la validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza.

Preme sottolineare che tale proroga non riguarda tutti i tipi di patente.

L’articolo 103 commi 2 e 3 del Decreto Cura-Italia, infatti afferma che i “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Quindi :

Ecco alcuni esempi:

 

– i permessi provvisori di guida per i titolari di patente chiamati a sottoporsi alla visita medica presso le commissioni mediche locali per il rinnovo del documento (es. per le violazione degli art. 186 e 187 Cds) ; gli attestati dei conducenti over 65 per guidare autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate; e gli attestati dei conducenti over 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati sono anch’essi tutti prorogati al 15 giugno 2020.

Invece :

la validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, è estesa sull’intero territorio nazionale fino al 30 giugno 2020

Attenzione la proroga non vale per le patenti scadute prima del 31 gennaio 2020, che restano scadute.

Il decreto “Cura Italia” ha interessato anche altre scadenze su cui si ritiene opportuno porre l’attenzione di chi ci legge

REVISIONE

Il  decreto Cura Italia è intervenuto anche sulle revisioni auto, prorogandone la scadenza. Nel dettaglio l’articolo interessato è il numero 92, al  comma 4 ove viene precisato che: “[…] è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita….”. Che cosa significa dunque? Chi entro il 31 luglio di quest’anno avrebbe dovuto sottoporre il proprio mezzo alla revisione può attendere. La scadenza è infatti stata rimodulata al 31 ottobre. E attenzione, non si tratta di sole automobili, ma di tutti i veicoli.

ASSICURAZIONE

Nessuna proroga per il rinnovo dell’assicurazione auto,  viene però  allungato il periodo di tolleranza che le compagnie assicurative devono applicare alla scadenza della polizza. L’articolo 125 del Decreto Cura Italia precisa che  per quanto riguarda l’estensione del periodo di tolleranza per le polizze RC: “l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni”. Con il nuovo provvedimento governativo, quindi il periodo di tolleranza per le assicurazioni raddoppia. Di conseguenza, la copertura assicurativa attivata per un determinato veicolo resterà valida anche per un mese dopo la data di scadenza. Tutte le compagnie assicurative saranno, quindi, tenute a rispettare questo decreto garantendo le dovute tutele ai loro clienti per un periodo di tolleranza che sarà il doppio rispetto a quello normalmente previsto dalla normativa vigente. L’estensione della validità della copertura assicurativa, grazie al raddoppio della durata della tolleranza, sarà valida esclusivamente sino al prossimo 31 luglio 2020. A partire dal mese di agosto successivo, quindi, si tornerà alle tempistiche tradizionali.

Automobilisti e motociclisti avranno così più tempo a disposizione per rinnovare la copertura RC per il proprio veicolo.

MULTE

Anche su tale argomento il decreto è intervenuto.

Il pagamento delle multe è stato, infatti, sospeso dal 10 marzo al 3 aprile e con esso anche le notifiche dei verbali e i termini per gli eventuali ricorsi avverso le sanzioni ricevute.Questi termini riprenderanno il normale corso solo a partire dal 4 aprile 2020. Inoltre dal 17 marzo al 31 maggio la sanzione è ridotta del 30% anche se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Si sottolinea che l’agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati fino al 31 maggio 2020.

BOLLO

Anche su tale punto si rende necessaria una precisazione.

Nonostante il decreto Cura Italia non preveda alcuna sospensione del pagamento della tassa automobilistica, alcune Regioni (tra cui Campania, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana) hanno deciso di prorogarne la scadenza annunciando che i bolli con decorrenza che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 potranno essere pagati fino al 30 giugno senza nessun costo aggiuntivo. Nelle Marche la proroga è stata estesa fino al 31 luglio. Tale tributo, infatti, viene riscosso direttamente a livello regionale e le proroghe si riferiscono unicamente alle vetture intestate a persone fisiche o società con domicilio o sede (operativa o legale) all'interno della Regione.

In Veneto la notizia di questi giorni è che Zaia stia pensando ad una sospensione anche nella nostra Regione, ma per ora ancora nessuna certezza.

È ben chiaro che quella sopra descritta è la situazione attuale, ma nulla esclude la possibilità di  ulteriori proroghe, possibili in futuro.